e) Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica (classe 3)
Approvazione
Regolamento Didattico
Il Preside
sottopone all’approvazione della Facoltà quanto proposto relativamente al Regolamento
Didattico del Corso di Laurea Triennale della professione sanitaria
di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (classe 3) ai sensi del D.M.
2.4.2001 (S.O. n° 136 alla G.U. n° 128 del 5.6.2001).
Il Preside
ricorda che l’attivazione del I, II e III anno di detto corso è già
stata deliberata nella seduta di Facoltà del 28.5.2002 (verb. n° 816)
e la sua istituzione nella seduta di Facoltà del 26.2.2002 (verb.
n° 807).
Viene ora riportato
il Regolamento Didattico:
Regolamento didattico del Corso di Laurea in
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
Articolo 1 Definizione dei corso
II
Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe delle
lauree nelle professioni sanitarie tecniche)
Articolo 2. Definizione degli obiettivi formativi
qualificanti
I
laureati "tecnici sanitari di radiologia medica" sono, ai sensi della
legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle
professioni sanitarie che svolgono con autonomia professionale attività dirette
alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei
relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed
utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza
nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.
I
laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline
di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti
elementi, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è
rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima
integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno
una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di
competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le
strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi
formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali
ai profili professionali individuati dei decreti dei Ministero della sanità.
Le
strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione
degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con
particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti,
gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi
formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e
specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della
competente autorità ministeriale. II raggiungimento delle competenze
professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa
anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel
contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine
del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e
la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo,
come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste
l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione
e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un
docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun
profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo
ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.
In
particolare, nell'ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia
medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal D.M. dei Ministero della sanità 26
settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono
responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare
indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di
radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche
diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto
disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che
richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che
naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare
nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano
alla programmazione e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di
loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il
medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario,
secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal
responsabile della struttura, sono responsabili degli atti di loro competenza,
in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature
loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità
e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo
indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture
sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero
professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e
concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca.
Articolo 3. Ammissione al Corso di Laurea
1. Programmazione degli accessi
Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Tecnico sanitario
di radiologia medica, per immagini e radioterapia candidati che siano in
possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente e
che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Sono
consentiti i passaggi da un Corso di Laurea all'altro di Area Sanitaria, senza
ripetere il concorso di ammissione dietro rilascio di nulla osta da parte dei
Consiglio di Struttura Didattica. Il numero massimo degli studenti iscrivibili
a ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione
alle strutture ed al personale docente disponibile. II numero programmato di
accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dei l'art. 3, c.2 della
Legge 264 dei 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).
Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno dei Corso di Laurea in Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è fissato
annualmente dei calendario accademico. Tale termine comporta l'immatricolazione
dei vincitori, con possibilità di slittamento delle graduatorie per gli idonei
entro il 31 ottobre. Il termine ultimo per l’iscrizione agli anni successivi al
1°, dei primo triennio, è fissato anch'esso annualmente dal calendario
accademico.
Articolo 4. Consiglio della Struttura Didattica
1) Il Corso di Laurea in Tecnico sanitario di
radiologia medica, per immagini e radioterapia è retto da un Consiglio della
Struttura Didattica costituito da tutti i Docenti del Corso, dalla
rappresentanza degli studenti e dal Coordinatore dell'attività di Tirocinio.
2) Il
Consiglio della Struttura Didattica è presieduto da un Presidente, eletto tra i
Professori di ruolo che ne fanno parte. II Presidente ha la responsabilità del
funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
II Presidente rimane in carica per 4 anni accademici.
3) Il
Consiglio della Struttura Didattica può istituire organi ristretti al suo
interno, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
4) II
Consiglio della Struttura Didattica predispone, con la collaborazione dei
Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici
essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste
dall'ordinamento.
5)Il
Consiglio della Struttura Didattica svolge i seguenti compiti:
a)
propone il Regolamento didattico dei corso di studio;
b)
individua i corsi integrati nei quali si
articola l'attività formativa di base, caratterizzante ed integrativa, nonché
quella opzionale, con i corrispondenti settori scientifico-disciplinari. Per
assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio
delle attività professionali i cui profili sono approvati con D.M. Sanità, il
Consiglio della strutture didattico individua le attività formative professionalizzanti
(sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore
complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i
singoli profili professionali;
c)
propone i requisiti di ammissione ai Corsi di studio e, ove necessario, ne
stabilisce le modalità di verifica; progetta eventualmente attività formative
propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo
recupero;
d)
cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal
Regolamento, verifica e sovrintende all'attività didattica programmata
segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
e)
predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli
studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate
attività formative previste dall'Ordinamento;
f)
studia nelle forme adeguate, un' equilibrata gestione dell'offerta didattica,
in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli
orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni
delle lezioni e delle altre attività formative;
g)
esamina ed approva nei termini indicati dall'Amministrazione le pratiche di
trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e
riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
h)
valuta nei termini indicati dall'Amministrazione le domande di iscrizione ad
anni successivi al primo ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Regolamento
Didattico di Ateneo;
i)
determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi
universitari per attività formative non direttamente dipendenti
dall'Università;
j)
indice almeno una riunione l'anno, per la programmazione didattica ed almeno
una riunione l'anno, con tutti gli afferenti per la valutazione dei risultati
degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della
produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di
recupero ed assistenza didattica; il Consiglio della struttura didattica,
nell'ambito della programmazione didattica, propone i docenti universitari per
la titolarità degli insegnamenti del Corso di Laurea sulla base del settore
scientifico-disciplinare o di settore affine. II Consiglio della struttura
didattica comunica, inoltre, al Consiglio di Facoltà, gli insegnamenti vacanti
ai fini della pubblicazione dei bandi per la loro copertura da parte di
personale non universitario, in regime di convenzione o attraverso
l'attivazione di contratti. II Consiglio della struttura didattica propone al
Consiglio di Facoltà la nomina annuale dei docenti non universitari del
Servizio Sanitario Nazionale fra il personale di ruolo dipendente dalle
strutture presso cui si svolge la formazione. I criteri di assegnazione della
titolarità annuale tengono conto del curriculum formativo, della produzione
scientifica e dell'esperienza didattica e professionale dei candidati. La
nomina dei vincitori viene effettuata dal Magnifico Rettore senza oneri per
l'Università e dopo il ricevimento del nulla osta del Direttore Generale
dell'Azienda accreditata; l'assunzione della titolarità di insegnamento obbliga
il docente alla osservanza dei compiti didattici, secondo le modalità proprie
della formazione universitaria.
Articolo 5. Crediti Formativi Universitari (CFU)
1)
L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni
attività formativa prescritta dall'Ordinamento del Corso di Laurea in Tecnico sanitario
di radiologia medica, per immagini e radioterapia per conseguire il titolo di
studio universitario costituisce il CFU.
2) Al
CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per
studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di
seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico,
oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per
completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le
attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria
(tesi, progetti tirocini, competenza linguistica ed informatica,etc).
3) La
quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo
pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU.
4) Per ogni tipologia di attività didattica, la
frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla
rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale è
determinata dal presente Regolamento, nella seguente misura:
-per attività formative di base, caratterizzanti e
affini o integrative: almeno il 50%; per attività professionalizzanti: non più
del 10% (3 ore)
5) I
CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente
con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma
restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6) I
CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per tre
anni accademici consecutivi l'iscrizione al Corso di Laurea o non abbia
ottemperato per tre anni accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o
infine non abbia superato esami per più di tre anni accademici consecutivi.
Articolo 6. Orientamento
1) Le
attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal
Consiglio della Struttura Didattica nell'ambito della programmazione didattica.
II Coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di
tali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare
nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.
2) In
materia di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea,
eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la
consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi
interessati, può offrire:
-Attività
didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola
Superiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;
- Corsi
di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi
all'orientamento;
-
Consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in
base alle richieste provenienti dalle scuole.
Articolo 7. Tutorato
1) Le
attività di tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio della
Struttura Didattica nell'ambito della programmazione didattica.
2) Il coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella
realizzazione effettiva di tale attività fa parte dei loro compiti
istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per
l'incentivazione di cui all'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.
3) II
tutore al quale lo studente viene affidato dal Consiglio della Struttura
Didattica è lo stesso per tutta la durata degli studi o per parte di essa.
4) Si
definiscono tre distinte figure di tutore:
-
La prima è quella del consigliere, cioè dei docente al quale il singolo
studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua
carriera scolastica (in base all'art. 13 della L. 341/90. Tutti i docenti del
corso sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere le mansioni di tutore in
base ad un Regolamento specifico elaborato dalla Facoltà che prevede
l'abbinamento di un Docente con un piccolo numero di studenti);
-
La seconda figura è quella del docente/tutore al quale un piccolo numero di
studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche
professionalizzanti. Ogni docente è tenuto a coordinare le proprie funzioni con
le attività didattiche del corso di insegnamento che ne condividono gli
obiettivi formativi
-
Terza figura è quella del tutore dell'attività formativa professionalizzante,
al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle
attività di tirocinio.
Articolo 8. Ordinamento didattico
1. II
Consiglio della Struttura Didattica ed il Consiglio di Facoltà, per le
rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della
legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari,
ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti.
L'ordinamento didattico definisce: a) gli obiettivi affidati a ciascuno degli
ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche più adeguate per il loro
conseguimento, articolando le attività formative in Corsi di insegnamento
integrato; b) il numero di esami che occorre sostenere per accedere all'esame
di laurea. Qualora nello stesso Corso integrato siano affidati compiti
didattici a più di un Docente, è prevista la nomina di un Coordinatore di Corso
Integrato, designato dal Consiglio della Struttura Didattica.
2.
Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento contenuto
denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il Corso di Laurea in
Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia propone al
Consiglio di Facoltà le necessarie modifiche del Regolamento
3. L'organigramma complessivo
dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di
radiologia medica, per immagini e radioterapia è allegato al presente
Regolamento.
Articolo 9. Coordinatore di Corso Integrato
II
Coordinatore di un Corso integrato esercita le seguenti funzioni:
- Coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi del
Corso integrato stesso
- Rappresenta per gli studenti la figura di
riferimento del Corso
- Coordina la preparazione delle prove d'esame
- Presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione.
Articolo 10. Attività formative
1) La
formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica obbligatoria
(core curriculum), di attività formativa professionalizzante (AFP) e di
attività didattica opzionale(ADO); una quota di crediti è riservata allo studio
personale e ad altre attività formative di tipo individuale.
2)
L'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del Corso e l'eventuale
possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi
corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di
presentazione devono essere approvate dal Consiglio della Struttura Didattica.
Articolo 11. Attività formativa professionalizzante
(tirocinio)
1. L'attività formativa complessiva deve
garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento
professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al
monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutori
appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità
formative, la Facoltà di Medicina si può convenzionare con strutture, sia in
Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e
dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.
2. Per
assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio
delle attività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il
Consiglio della struttura didattica individua le attività formative
professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento
diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli
standard comunitari per i singoli profili professionali (almeno la metà dei
crediti complessivi ed attività proprie di tirocinio) tra attività previste
all'interno di quelle professionalizzanti ed integrative
3. L'AFP può svolgersi presso strutture
di degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali
identificate dal Consiglio di Corso di Laurea. Al fine di fornire allo studente
una diretta esperienza dei ruoli e della formazione delle altre figure
professionali dell'area sanitaria, moduli di attività professionalizzanti
possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea di Area
sanitaria, della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia e di quella in
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il monte ore indicato per il tirocinio, in
conformità alla normativa europea è da intendersi come impegno complessivo,
necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio
previsto dall'ordinamento
4. AFP deve esclusivamente svolgersi attraverso forme
di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente,
sotto la responsabilità di un tutore e deve mirare a mettere progressivamente
lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e
attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale,
decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia nei vari ruoli ed
ambiti professionali.
5. L'AFP ed il suo rapporto con le altre
attività formative sono coordinate da un docente universitario dello specifico
settore scientifico-disciplinare oppure da un docente appartenente allo stesso
profilo professionale, in possesso del più alto livello formativo della
specifica professione dell'Azienda di riferimento della Facoltà o di struttura
identificata ai sensi dell'art.6 del DL/vo 502/1992 (Coordinatore dell'AFP).
6. II
Coordinatore del tirocinio è responsabile della pianificazione e
dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori dell'AFP elabora
il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del
Consiglio di Corso di Laurea. Durante il tirocinio, il Coordinatore, in
collaborazione con i Tutori, promuove costantemente la valutazione
dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e
per rendere più efficace il processo formativo. Il risultato della valutazione
di fine anno darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.
Articolo 12. Attività didattica opzionale
1. Per
essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito
complessivamente 9 CFU frequentando attività formative liberamente scelte
(attività didattiche opzionali, ADO) entro un ventaglio di proposte offerte
annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea o sottoposte dallo studente stesso
all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.
2. Le
ADO proposte dal Consiglio di Corso di Laurea possono corrispondere a due
tipologie diverse: a) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo;
b) attività pratiche e/o esperienziali, con una quota quasi nulla di studio
autonomo.
3. Le
proposte di ADO devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità
didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle
edizioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e
sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del
Consiglio di Struttura Didattica
4. Le
ADO programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberato dal
Consiglio della Struttura Didattica) ad esse riservati e non sovrapposti a
quelli delle attività curriculari.
5. Le
ADO, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a
propedeuticità.
6. Lo
studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 9 CFU
nell'arco dei tre anni di corso
7. Gli
studenti che intendano proporre al Consiglio di Corso di Laurea ADO non
rientranti nel ventaglio delle ADO offerte dei Corso di Laurea, sono tenuti a
farne richiesta entro il 15 Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di
attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, il docente che si
propone si assuma la responsabilità dell'attività, gli obiettivi che si
intendono raggiungere, le modalità con cui si propone di effettuare la verifica
del profitto ed il numero di crediti di cui si richiede il riconoscimento. Le
proposte saranno vagliate ed eventualmente approvate dei Consiglio della
Struttura Didattica.
8. L'attività didattica erogata dal
docenti in ADO è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.
9. La
frequenza alle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%. Il mancato
raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla
verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADO.
10. La
verifica del profitto alle ADO dà luogo ad una valutazione di
"approvato/non approvato" ed è effettuata da una commissione
costituita dal o dai docenti responsabili dell'ADO stessa. Le modalità di tale
verifica sono scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia dell'ADO ed
approvate dal Consiglio della Struttura Didattica e possono essere
rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari e possono svolgersi
anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto
deve svolgersi entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è
svolta. La frazione di CFU propria delle ADO si intende acquisita quando sia
stata superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo
frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può
acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo
studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare
a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.
11. Le
ADO possono essere programmate anche nell'ambito delle attività formative per
cui, con il superamento dell'esame di profitto del corso integrato, si
soddisfano anche i crediti destinati alle ADO.
Articolo 1 3. Altre attività formative
L'Ordinamento
didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco dei
triennio, di 9 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono
essere intese come "altre attività formative":
*
corsi di informatica
*
corsi di lingua straniera
*
corsi di radioprotezione
*
abilità relazionali
*
convegni, congressi, corsi
*
riunioni ordini professionali
*
stages formativi in/presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie
*
attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario
Dopo
specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre
attività formative proposte dallo studente, il CSD si riserva di valutare ed
eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse
un valore espresso in CFU.
Articolo 14. Apprendimento autonomo
1.
Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base,
caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la
disponibilità di un numero di ore (50% di ogni credito) completamente libere da
attività didattiche condotte alla presenza dei Docenti, onde consentire loro di
dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.
2. Le
ore riservate all'apprendimento sono dedicate:
▪
alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo
autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a
disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per
l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. I
sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per
computer, etc.) saranno collocati, nei limiti dei possibile, in spazi gestiti
da Personale della Facoltà,
▪
all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a
conseguire particolari obiettivi formativi;
Articolo 15. Obbligo di frequenza
1. La
frequenza all'attività didattica obbligatoria (core curriculum), all'attività
didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI) e alle attività
formative professionalizzanti(AFP) è obbligatoria.
2. II
passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha frequentato
l'attività didattica obbligatoria, completato tutto il monte ore di tirocinio previsto,
superato con valutazione positiva il tirocinio e tutti gli esami dell'anno
precedente; detto passaggio è peraltro consentito qualora la frequenza alle
attività didattiche obbligatorie sia superiore al 75% del totale.
3. La
frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento
stabilite dal Consiglio della Struttura Didattica. L'attestazione di frequenza
alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria
allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza
viene apposta sulla scheda dello studente dal Coordinatore dei Corso oppure
dall'Ufficio Segreteria-studenti, sulla base degli accertamenti effettuati dai
Docenti.
4. Lo
studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75%
delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel
successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come
ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i
quali non ha ottenuto l'attestazione. È consentita la ripetizione dello stesso
anno di corso massimo per tre volte, dopo di che si decade dalla condizione di
studente.
Articolo 16. Studenti non impegnati a tempo pieno
II
Consiglio della Struttura Didattica stabilisce l'eventuale introduzione di
apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non
impegnati a tempo pieno in quanto lavoratori o comunque impossibilitati per
comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza
delle attività didattiche negli orari ufficiali.
Articolo 17. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei
CFU
1. I
CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente
con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La
modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello
studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli
esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.
2. II
Consiglio della Struttura Didattica stabilisce le tipologie ed il numero delle
prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti nonché,
su proposta dei Coordinatori,la composizione delle relative Commissioni.
3. II
numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi
ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare di norma il
numero di 18 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può avvenire
attraverso valutazioni formative e valutazioni certificate. Le valutazioni
formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia
dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti
determinati. Le valutazioni certificatine (esami di profitto) sono invece finalizzate
a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei
corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
4. Gli
esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò
dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono
coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che
comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
5. Le
sessioni di esame sono fissate in tre periodi: 1° sessione nei mesi
gennaio-febbraio, 2° sessione nei mesi giugno-luglio, 3° sessione nel mese di
settembre. Le date conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella
programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio
degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è
fissato in due per ogni sessione di esame. Per gli studenti fuori corso possono
essere istituiti ulteriori appelli d'esame.
6. Lo studente che non abbia
le condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente e
questo per non oltre tre volte per ciascun anno.
7. La Commissione di esame è costituita da almeno due
Docenti eventualmente impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è presieduta,
di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una
Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione
può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della
stessa. L’esame può consistere in:
*
prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la
valutazione di obiettivi cognitivi);
*
prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e
delle capacità gestuali e relazionali).
Articolo 18. Iscrizioni Sbarramenti e Propedeuticità
1. È
consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti
che, al termine della sessione di esami di settembre o, comunque, prima
dell'inizio dei corsi del 1° semestre, abbiano superato tutti gli esami
previsti nel piano di studi per quell'anno ed il tirocinio, con valutazione
positiva, con un debito massimo di 2 esami.
2. Non
è consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di
"fuori corso" per più di tre volte, dopo di che si decade dalla
condizione di studente. Lo studente che non superi tutti gli esami ad eccezione
di 2 all'atto dell'iscrizione all'anno successivo, è considerato fuori corso.
3. La
prova di conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle attività
didattiche opzionali non rientrano nel computo del debito didattico.
4. Non si possono sostenere esami di profitto
dell'anno successivo senza il superamento di tutti quelli dell'anno precedente.
Articolo 19. Attività formative per la preparazione della
prova finale
1. Lo studente ha
la disponibilità di 5 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di
Laurea”. Lo studente che intenda svolgere l’internato di Laurea in una
determinata struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale
richiesta corredata dal proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti
conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività compiute alla fine della
formazione).
Il
direttore della struttura, sentiti i docenti afferenti alla stessa e verificata
la disponibilità di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un tutore,
eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del controllo e della
certificazione delle attività svolte dallo studente stesso nella struttura.
2. Per
accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato con esito positivo
tutti gli esami previsti, compresi quelli relativi all’attività di tirocinio, e
aver acquisito i rispettivi crediti.
Per
il conseguimento della Laurea, il regolamento Didattico di Facoltà disciplina,
accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un
elaborato scritto o di una prova scritta di varia entità. Il sostenimento di
una prova finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi
qualificanti il Corso. Il regolamento didattico di Facoltà disciplina le
modalità della prova finale, che deve tener conto dell’intera carriera dello
studente, dei tempi e di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni
sulle attività formative precedenti e sulla prova finale.
Articolo 20. Esame di Laurea
1. Per
essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti
gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva di tutti i
tirocini.
2. L'esame finale, con valore di Esame di
Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni in periodi
concordati su base nazionale.
3. L'esame finale - sostenuto dinanzi ad
una Commissione nominato dalla competente Autorità accademica e composta a
norma di legge - comprende:
▪
la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;
▪
una prova di dimostrazione di abilità pratiche.
Articolo 21. Riconoscimento degli studi compiuti presso
altre sedi o altri Corsi di studio
1. Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia di altre sedi
universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono
riconosciuti con delibera dei Consiglio della Struttura Didattica, previo esame
dei curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi
in quella Università accreditati.
2. Per
il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia di paesi
extra-comunitari, il Consiglio della Struttura Didattica affida l'incarico ad
una apposita Commissione di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami
superati nel paese d'origine. I crediti acquisiti perdono comunque la loro
validità se lo studente ha interrotto per tre anni consecutivi il Corso di
studio. Sentito il parere della Commissione, il Consiglio della Struttura
Didattica riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il
riconoscimento.
3. I
crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea
della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio
di congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi
di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del primo
triennio del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per
immagini e radioterapia. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito
numero di crediti, il Consiglio della Struttura Didattica dispone per
l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso,
adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno
di corso, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni
precedenti, con un debito massimo di 20 crediti. L'iscrizione ad un determinato
anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito
dei numero programmato.
Articolo 22. Riconoscimento della Laurea in Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia conseguita presso
Università estere
1. La laurea in Tecnico sanitario di radiologia
medica, per immagini e radioterapia conseguita presso Università straniere
viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali
che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente
la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree
rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica
degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi
tra Stati, le autorità accademiche possono dichiararel'equipollenza caso per
caso. Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio della Struttura Didattica:
a) accerta l'autenticità della
documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi
sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati;
b) esamina il curriculum e valuta la
congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi
didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi
attribuiti presso l'Università di origine.
2.
Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga
riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio della Struttura
Didattica dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio
che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti
gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 2 esami.
L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla
disponibilità di posti nell'ambito dei numero programmato. Per i laureati
extracomunitari si richiamano le disposizioni dei DPR 31 Agosto 1999, n. 394.
Articolo 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia
della didattica
1) II
Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e
radioterapia è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
▪
l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,
▪
la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,
▪
la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività
didattica,
▪
l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente
considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il
grado di apprendimento degli studenti,
▪
il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni dei Consiglio della
Struttura Didattica,
▪
la performance didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti,
▪
la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di
sussidi didattici informatici e audiovisivi,
▪
l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti,
▪
il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei
curriculum ed ci risultati conseguiti nel loro percorso di studi.
2) II
Consiglio della Struttura Didattica, in accordo con il Nucleo di Valutazione
dell'Ateneo,indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e
applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri
sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il
continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance. La
valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti
viene portato a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in Consiglio della
Struttura Didattica e ai anche fini della distribuzione delle risorse.
3) II
Consiglio della Struttura Didattica programma ed effettua verifiche oggettive e
standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli
studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test). Tali
verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia
degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni
ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.
Articolo 24. Formazione pedagogica dei Personale docente
II Consiglio della Struttura Didattica organizza
periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di
pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi Docenti
di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la
certificazione dell'impegno didattico dei Docenti e per la valutazione
dell'efficienza didattica del Corso di Laurea.
Articolo 25. Sito Web
II
Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili
agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la
massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo della scuola,
organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei
servizi e delle professioni.
CORSO
DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
PIANO
DEGLI STUDI (sono indicati solo i Corsi integrati)
I
anno di corso
▪ Fisica
con elementi di matematica, Statistica ed Informatica
▪ Chimica,
Biologia e Radiobiologia
▪ Anatomo-fisiologia
umana
▪ Patologia
generale, Igiene e Organizzazione sanitaria
▪ Apparecchiature
area radiologica
▪ Tecnica
di diagnostica per immagini e Radioterapia I
▪ Prova
finale/Lingua inglese
▪ Tirocinio
professionalizzante
▪ Fede
e culture
II
anno di corso
▪Tecnica
di diagnostica per immagini e Radioterapia II
▪ Informatica
ed Archiviazione
▪ Igiene
ambientale e Medicina del lavoro
▪ Fisica
applicata alla strumentazione di radiodiagnostica e radioterapia
▪ Radiobiologia
e Radioprotezione
▪ Radiofarmaci
▪ Prova
finale/Lingua inglese
▪ Tirocinio
professionalizzante
▪ Etica
della vita umana e fede
III
anno di corso
▪ Tecnica
di diagnostica per immagini e Radioterapia III
▪ Tecnica
di diagnostica per immagini e Radioterapia IV
▪ Bioetica,
Deontologia ed Etica professionale
▪ Tecniche
speciali in radioterapia
▪ Tecniche
speciali in medicina nucleare
▪ Tecniche
di terapia medico-nucleare
▪ Prova
finale/Lingua inglese
▪ Tirocinio
professionalizzante
▪ Introduzione
alle culture extra-europee
Allegato
3
CLASSE
DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE - OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I
laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,
articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico- assistenziale che svolgono, con
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di
metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività
tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti
concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali
definiti con decreto del Ministro della sanità.
I
laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline
di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti
elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età
evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento
diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione
Europea, oltre Vitaliano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio
di informazioni generali.
Le
strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi
formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali
ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.
Le
strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione
degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare
riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici
percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In
particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi
formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e
specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della
competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze
professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa
anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel
contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine
del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e
la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo,
come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste
l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione
e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un
docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun
profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo
ove esistenti.
I
laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui
alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di
perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare:
Area
tecnico-diagnostica
Nell'ambito della professione sanitaria di
tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del
Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono
autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto
delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in
tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a
quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli
interventi che richiedono ('uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia
artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza
magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o
dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro
nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze;
programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro
competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta. con il
medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario,
secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal
responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza,
in particolare controllando il corretto fiutzionamento delle apparecchiature
loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità
e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo
indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture
sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero
professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e
concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca.
Nell'ambito
della formazione della predetta figura professionale, le università assicurano
un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Parere favorevole del Comitato per la Didattica
Il Preside informa
di aver ricevuto il Verbale n. 25 della seduta del giorno 21.6.2002 del
Comitato per la Didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da cui
risulta che il suddetto Comitato ha approvatonel modo seguente il Regolamento
Didattico sopra riportato, così come richiesto dall’art. 12, comma 3, del
Decreto MURST dd. 3.11.1999, n° 509:
“Parere consultivo in merito al Regolamento Didattico del
Corso di Laurea triennale per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Classe
delle Lauree nelle Prof. Sanit. Tecniche: Classe 3).
Il Presidente illustra al Comitato la necessità di
esprimere un parere consultivo in merito all’oggetto, in quanto esplicitamente richiesto
ai sensi dell’art. 12, c. 3, del DM 509/1999 e dell'art. 3, c. 8 del RDA.
Il
Presidente informa di aver ricevuto, dal Presidente del CdL per Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica, la richiesta in oggetto con la copia del
Regolamento Didattico, corredata dal Piano degli Studi, e dagli Obiettivi
Formativi Qualificanti. Detto Regolamento è stato discusso ed approvato dal
Consiglio del CdL per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica il 21 maggio
2002.
I
documenti vengono esaminati collegialmente, e dopo breve discussione il
Comitato esprime all’unanimità parere favorevole sul Regolamento Didattico in
oggetto, sulla base dell'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie
attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
Il
presente punto 5. del Verbale è redatto, letto ed approvato seduta stante”.
Il Consiglio di
Facoltà approva unanime seduta stante.