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e) Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (classe 3)
Approvazione Regolamento Didattico
Il Preside sottopone
all’approvazione della Facoltà quanto proposto relativamente al Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale della professione sanitaria di
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (classe 3) ai sensi del D.M. 2.4.2001
(S.O. n° 136 alla G.U. n° 128 del 5.6.2001).
Il Preside ricorda
che l’attivazione del I, II e III anno di detto
corso è già stata deliberata nella seduta di Facoltà del 28.5.2002
(verb. n° 816) e la sua istituzione nella
seduta di Facoltà del 26.2.2002 (verb. n° 807).
Viene ora riportato il Regolamento Didattico:
Regolamento
didattico del Corso di Laurea in
TECNICO SANITARIO DI
RADIOLOGIA MEDICA (sino a.a. 2010-2011)
Articolo 1 Definizione dei
corso
II Corso di Laurea in Tecnico sanitario di
radiologia medica, attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha
durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Tecnico sanitario di
radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe delle lauree nelle
professioni sanitarie tecniche)
Articolo 2. Definizione
degli obiettivi formativi qualificanti
I laureati "tecnici sanitari di radiologia
medica" sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1,
comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie che svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia
della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione
per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.
I laureati nella classe sono dotati di
un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro
sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, che sono alla base
dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento
preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre
professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione
Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo
scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e
costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle
diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati
dei decreti dei Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine,
mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività
formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori
scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi
formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i
laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate
riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente
autorità ministeriale. II raggiungimento delle competenze professionali si
attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche
l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel
contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine
del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze
e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare
rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale,
riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la
supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati,
coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo
previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite
a livello europeo ove esistenti.
I laureati della
classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli specifici profili professionali.
In particolare, nell'ambito della professione
sanitaria di tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i
laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal
D.M. dei Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive
modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro
competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni
radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste
dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono
abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio
1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie,
su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti
di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche,
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la
protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e
gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in
collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare,
con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli
diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della
struttura, sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare
controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate,
provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando
programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori
e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie
pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla
ricerca.
Articolo 3. Ammissione al
Corso di Laurea
1. Programmazione degli accessi
Possono essere ammessi al
Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e
radioterapia candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media
superiore o di titolo estero equipollente e che siano qualificati in
posizione utile all'esame di ammissione. Sono consentiti i passaggi da un
Corso di Laurea all'altro di Area Sanitaria, senza ripetere il concorso di
ammissione dietro rilascio di nulla osta da parte dei Consiglio di Struttura
Didattica. Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di
Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture ed
al personale docente disponibile. II numero programmato di accessi al primo
anno di corso è definito ai sensi dei l'art. 3, c.2 della Legge 264 dei 2
settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari). Il
termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno dei Corso di Laurea in Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è fissato
annualmente dei calendario accademico. Tale termine comporta
l'immatricolazione dei vincitori, con possibilità di slittamento delle
graduatorie per gli idonei entro il 31 ottobre. Il termine ultimo per
l’iscrizione agli anni successivi al 1°, dei primo triennio, è fissato
anch'esso annualmente dal calendario accademico.
Articolo 4. Consiglio
della Struttura Didattica
1) Il Corso di Laurea in Tecnico sanitario di
radiologia medica, per immagini e radioterapia è retto da un Consiglio della
Struttura Didattica costituito da tutti i Docenti del Corso, dalla
rappresentanza degli studenti e dal Coordinatore dell'attività di Tirocinio.
2) Il
Consiglio della Struttura Didattica è presieduto da un Presidente, eletto tra
i Professori di ruolo che ne fanno parte. II Presidente ha la responsabilità
del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e
straordinarie. II Presidente rimane in carica per 4 anni accademici.
3) Il
Consiglio della Struttura Didattica può istituire organi ristretti al suo
interno, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
4) II
Consiglio della Struttura Didattica predispone, con la collaborazione dei
Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici
essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste
dall'ordinamento.
5)Il Consiglio
della Struttura Didattica svolge i seguenti compiti:
a) propone il Regolamento didattico dei corso di
studio;
b) individua i
corsi integrati nei quali si articola l'attività formativa di base,
caratterizzante ed integrativa, nonché quella opzionale, con i corrispondenti
settori scientifico-disciplinari. Per assicurare l'acquisizione delle
competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali i
cui profili sono approvati con D.M. Sanità, il Consiglio della strutture
didattico individua le attività formative professionalizzanti (sotto
forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore
complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i
singoli profili professionali;
c) propone i requisiti di ammissione ai Corsi di
studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica; progetta
eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al
relativo
recupero;
d) cura lo svolgimento delle attività didattiche
e tutoriali fissate dal Regolamento, verifica e sovrintende all'attività
didattica programmata segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte
del personale docente;
e) predispone, con la collaborazione dei
Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici
essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste
dall'Ordinamento;
f) studia nelle forme adeguate, un' equilibrata
gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento
controllo della regolamentazione
degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose
sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
g) esamina ed approva nei termini indicati
dall'Amministrazione le pratiche di trasferimento degli studenti,
regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi
compiuti all'estero;
h) valuta nei termini indicati
dall'Amministrazione le domande di iscrizione ad anni successivi al primo ai
sensi dell'art. 29, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo;
i) determina le modalità dell'eventuale
riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non
direttamente dipendenti dall'Università;
j) indice almeno una riunione l'anno, per la
programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno, con tutti gli
afferenti per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di
verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di
progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica; il
Consiglio della struttura didattica, nell'ambito della programmazione
didattica, propone i docenti universitari per la titolarità degli
insegnamenti del Corso di Laurea sulla base del settore
scientifico-disciplinare o di settore affine. II Consiglio della struttura
didattica comunica, inoltre, al Consiglio di Facoltà, gli insegnamenti
vacanti ai fini della pubblicazione dei bandi per la loro copertura da parte
di personale non universitario, in regime di convenzione o attraverso
l'attivazione di contratti. II Consiglio della struttura didattica propone al
Consiglio di Facoltà la nomina annuale dei docenti non universitari del
Servizio Sanitario Nazionale fra il personale di ruolo dipendente dalle
strutture presso cui si svolge la formazione. I criteri di assegnazione della
titolarità annuale tengono conto del curriculum formativo, della produzione
scientifica e dell'esperienza didattica e professionale dei candidati. La
nomina dei vincitori viene effettuata dal Magnifico Rettore senza oneri per
l'Università e dopo il ricevimento del nulla osta del Direttore Generale
dell'Azienda accreditata; l'assunzione della titolarità di insegnamento
obbliga il docente alla osservanza dei compiti didattici, secondo le modalità
proprie della formazione universitaria.
Articolo 5. Crediti
Formativi Universitari (CFU)
1) L'unità di
misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività
formativa prescritta dall'Ordinamento del Corso di Laurea in Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia per conseguire il
titolo di studio universitario costituisce il CFU.
2) Al CFU
corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per
studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di
seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico,
oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per
completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare
le attività formative non direttamente subordinate alla didattica
universitaria (tesi, progetti tirocini, competenza linguistica ed
informatica,etc).
3) La quantità
di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno
negli studi universitari è fissata in 60 CFU.
4) Per ogni tipologia di attività didattica, la
frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla
rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale è
determinata dal presente Regolamento, nella seguente misura:
-per attività formative di base,
caratterizzanti e affini o integrative: almeno il 50%; per attività
professionalizzanti: non più del 10% (3 ore)
5) I CFU
corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente
con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto,
ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami
e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6) I CFU
acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per tre
anni accademici consecutivi l'iscrizione al Corso di Laurea o non abbia
ottemperato per tre anni accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o
infine non abbia superato esami per più di tre anni accademici consecutivi.
Articolo 6. Orientamento
1) Le attività
di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio
della Struttura Didattica nell'ambito della programmazione didattica. II
Coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di
tali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare
nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.
2) In materia
di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea, eventualmente
con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di
tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi
interessati, può offrire:
-Attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi
due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla
prescrizione;
- Corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi
all'orientamento;
- Consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività
formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
Articolo 7. Tutorato
1) Le attività
di tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio della Struttura
Didattica nell'ambito della programmazione didattica.
2) Il coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori
nella realizzazione effettiva di tale attività fa parte dei loro compiti
istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per
l'incentivazione di cui all'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.
3) II tutore
al quale lo studente viene affidato dal Consiglio della Struttura Didattica è
lo stesso per tutta la durata degli studi o per parte di essa.
4) Si
definiscono tre distinte figure di tutore:
- La prima è quella del consigliere, cioè dei
docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e
consigli inerenti la sua carriera scolastica (in base all'art. 13 della L.
341/90. Tutti i docenti del corso sono tenuti a rendersi disponibili a
svolgere le mansioni di tutore in base ad un Regolamento specifico elaborato
dalla Facoltà che prevede l'abbinamento di un Docente con un piccolo numero
di studenti);
- La seconda figura è quella del docente/tutore
al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle
attività didattiche professionalizzanti. Ogni docente è tenuto a coordinare
le proprie funzioni con le attività didattiche del corso di insegnamento che
ne condividono gli obiettivi formativi
- Terza figura è quella del tutore dell'attività
formativa professionalizzante, al quale un piccolo numero di studenti è
affidato per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
Articolo 8. Ordinamento didattico
1. II
Consiglio della Struttura Didattica ed il Consiglio di Facoltà, per le
rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto
della legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti
disciplinari, ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari
pertinenti. L'ordinamento didattico definisce: a) gli obiettivi affidati a
ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche più
adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in
Corsi di insegnamento integrato; b) il numero di esami che occorre sostenere
per accedere all'esame di laurea. Qualora nello stesso Corso integrato siano
affidati compiti didattici a più di un Docente, è prevista la nomina di un
Coordinatore di Corso Integrato, designato dal Consiglio della Struttura
Didattica.
2. Qualora si
renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento contenuto
denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il Corso di Laurea in
Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia propone
al Consiglio di Facoltà le necessarie modifiche del Regolamento
3.
L'organigramma complessivo dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in
Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è
allegato al presente Regolamento.
Articolo 9. Coordinatore di
Corso Integrato
II Coordinatore di un Corso integrato esercita le
seguenti funzioni:
- Coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi del Corso
integrato stesso
- Rappresenta per
gli studenti la figura di riferimento del Corso
- Coordina la
preparazione delle prove d'esame
- Presiede, di
norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la
composizione.
Articolo 10. Attività
formative
1) La
formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica
obbligatoria (core curriculum), di attività formativa professionalizzante
(AFP) e di attività didattica opzionale(ADO); una quota di crediti è
riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo
individuale.
2)
L'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del Corso e
l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un
piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative
modalità di presentazione devono essere approvate dal Consiglio della
Struttura Didattica.
Articolo 11. Attività
formativa professionalizzante (tirocinio)
1. L'attività
formativa complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un
congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in
conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione
Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo
professionale. Per conseguire tali finalità formative, la Facoltà di Medicina
si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che
rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e
strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.
2. Per
assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio
delle attività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il
Consiglio della struttura didattica individua le attività formative
professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento
diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli
standard comunitari per i singoli profili professionali (almeno la metà dei
crediti complessivi ed attività proprie di tirocinio) tra attività previste
all'interno di quelle professionalizzanti ed integrative
3. L'AFP può
svolgersi presso strutture di degenza e di day hospital o ambulatoriali o
presso strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea.
Al fine di fornire allo studente una diretta esperienza dei ruoli e della
formazione delle altre figure professionali dell'area sanitaria, moduli di
attività professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli
altri Corsi di Laurea di Area sanitaria, della laurea specialistica in
Medicina e Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il monte
ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea è da
intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere
lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento
4. AFP deve esclusivamente svolgersi attraverso
forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo
studente, sotto la responsabilità di un tutore e deve mirare a mettere
progressivamente lo studente in grado di prendere in carico il paziente,
acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una
autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento
dell'attività di Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e
radioterapia nei vari ruoli ed ambiti professionali.
5. L'AFP ed il
suo rapporto con le altre attività formative sono coordinate da un docente
universitario dello specifico settore scientifico-disciplinare oppure da un
docente appartenente allo stesso profilo professionale, in possesso del più
alto livello formativo della specifica professione dell'Azienda di
riferimento della Facoltà o di struttura identificata ai sensi dell'art.6 del
DL/vo 502/1992 (Coordinatore dell'AFP).
6. II
Coordinatore del tirocinio è responsabile della pianificazione e
dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori dell'AFP
elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone
all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. Durante il tirocinio, il
Coordinatore, in collaborazione con i Tutori, promuove costantemente la
valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i
correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Il
risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad un voto espresso in
trentesimi.
Articolo 12. Attività
didattica opzionale
1. Per essere
ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito
complessivamente 9 CFU frequentando attività formative liberamente scelte
(attività didattiche opzionali, ADO) entro un ventaglio di proposte offerte
annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea o sottoposte dallo studente
stesso all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.
2. Le ADO
proposte dal Consiglio di Corso di Laurea possono corrispondere a due
tipologie diverse: a) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio
autonomo; b) attività pratiche e/o esperienziali, con una quota quasi nulla
di studio autonomo.
3. Le proposte
di ADO devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità
didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle
edizioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto
e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione
del Consiglio di Struttura Didattica
4. Le ADO
programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberato dal
Consiglio della Struttura Didattica) ad esse riservati e non sovrapposti a
quelli delle attività curriculari.
5. Le ADO,
anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a
propedeuticità.
6. Lo studente
può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 9 CFU nell'arco
dei tre anni di corso
7. Gli
studenti che intendano proporre al Consiglio di Corso di Laurea ADO non
rientranti nel ventaglio delle ADO offerte dei Corso di Laurea, sono tenuti a
farne richiesta entro il 15 Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di
attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, il docente che si
propone si assuma la responsabilità dell'attività, gli obiettivi che si
intendono raggiungere, le modalità con cui si propone di effettuare la
verifica del profitto ed il numero di crediti di cui si richiede il
riconoscimento. Le proposte saranno vagliate ed eventualmente approvate dei
Consiglio della Struttura Didattica.
8. L'attività
didattica erogata dal docenti in ADO è riconosciuta come attività didattica a
tutti gli effetti.
9. La
frequenza alle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%. Il
mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non
ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti
relativi alle ADO.
10. La verifica
del profitto alle ADO dà luogo ad una valutazione di "approvato/non
approvato" ed è effettuata da una commissione costituita dal o dai
docenti responsabili dell'ADO stessa. Le modalità di tale verifica sono
scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia dell'ADO ed approvate dal
Consiglio della Struttura Didattica e possono essere rappresentate da
colloqui, relazioni scritte, questionari e possono svolgersi anche al di fuori
delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto deve svolgersi
entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è svolta. La
frazione di CFU propria delle ADO si intende acquisita quando sia stata
superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo
frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può
acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo
studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure
rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.
11. Le ADO
possono essere programmate anche nell'ambito delle attività formative per
cui, con il superamento dell'esame di profitto del corso integrato, si
soddisfano anche i crediti destinati alle ADO.
Articolo 1 3. Altre
attività formative
L'Ordinamento didattico prevede l'acquisizione,
da parte dello studente, nell'arco dei triennio, di 9 CFU complessivi di
"altre attività formative". Possono essere intese come "altre
attività formative":
* corsi di informatica
* corsi di lingua straniera
* corsi di radioprotezione
* abilità relazionali
* convegni, congressi, corsi
* riunioni ordini professionali
* stages formativi in/presso enti ed
istituzioni e strutture sanitarie
* attività di volontariato a carattere
socio-sanitario ed umanitario
Dopo specifica valutazione della qualità e della
pertinenza delle "altre attività formative proposte dallo studente, il
CSD si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito
e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.
Articolo 14. Apprendimento
autonomo
1. Corso di
Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e
affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero
di ore (50% di ogni credito) completamente libere da attività didattiche
condotte alla presenza dei Docenti, onde consentire loro di dedicarsi
all'apprendimento autonomo e guidato.
2. Le ore
riservate all'apprendimento sono dedicate:
▪ alla utilizzazione individuale, o
nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei
Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per
l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi
formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini,
audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti dei
possibile, in spazi gestiti da Personale della Facoltà,
▪ all'Internato presso strutture universitarie
scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;
Articolo 15. Obbligo di
frequenza
1. La
frequenza all'attività didattica obbligatoria (core curriculum), all'attività
didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI) e alle attività
formative professionalizzanti(AFP) è obbligatoria.
2. II
passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha
frequentato l'attività didattica obbligatoria, completato tutto il monte ore
di tirocinio previsto, superato con valutazione positiva il tirocinio e tutti
gli esami dell'anno precedente; detto passaggio è peraltro consentito qualora
la frequenza alle attività didattiche obbligatorie sia superiore al 75% del
totale.
3. La
frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento
stabilite dal Consiglio della Struttura Didattica. L'attestazione di
frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è
necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza
viene apposta sulla scheda dello studente dal Coordinatore dei Corso oppure
dall'Ufficio Segreteria-studenti, sulla base degli accertamenti effettuati
dai Docenti.
4. Lo studente
che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore
previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo
anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del
medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non
ha ottenuto l'attestazione. È consentita la ripetizione dello stesso anno di
corso massimo per tre volte, dopo di che si decade dalla condizione di
studente.
Articolo 16. Studenti non
impegnati a tempo pieno
II Consiglio della Struttura Didattica stabilisce
l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività
formative per studenti non impegnati a tempo pieno in quanto lavoratori o
comunque impossibilitati per comprovate e documentate ragioni personali,
economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche negli orari
ufficiali.
Articolo 17. Verifica
dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
1. I CFU
corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente
con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La
modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello
studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli
esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.
2. II
Consiglio della Struttura Didattica stabilisce le tipologie ed il numero
delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti
nonché, su proposta dei Coordinatori,la composizione delle relative
Commissioni.
3. II numero
complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi
ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare di norma il
numero di 18 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può
avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificate. Le valutazioni
formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare
l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di
contenuti determinati. Le valutazioni certificatine (esami di profitto) sono
invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento
degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale
degli studenti.
4. Gli esami
di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò
dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono
coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che
comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
5. Le sessioni
di esame sono fissate in tre periodi: 1° sessione nei mesi gennaio-febbraio,
2° sessione nei mesi giugno-luglio, 3° sessione nel mese di settembre. Le
date conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione
didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli,
distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due
per ogni sessione di esame. Per gli studenti fuori corso possono essere
istituiti ulteriori appelli d'esame.
6. Lo studente che non abbia le condizioni di iscrizione
all'anno successivo può iscriversi come ripetente e questo per non oltre tre
volte per ciascun anno.
7.
La Commissione di esame è costituita da almeno
due Docenti eventualmente impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è
presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più
componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente
della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i
membri supplenti della stessa. L’esame può consistere in:
* prove orali tradizionali e prove
scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
* prove pratiche e prove simulate
(per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e
relazionali).
Articolo 18. Iscrizioni
Sbarramenti e Propedeuticità
1. È
consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti
che, al termine della sessione di esami di settembre o, comunque, prima
dell'inizio dei corsi del 1° semestre, abbiano superato tutti gli esami previsti
nel piano di studi per quell'anno ed il tirocinio, con valutazione positiva,
con un debito massimo di 2 esami.
2. Non è
consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di
"fuori corso" per più di tre volte, dopo di che si decade dalla
condizione di studente. Lo studente che non superi tutti gli esami ad
eccezione di 2 all'atto dell'iscrizione all'anno successivo, è considerato
fuori corso.
3. La prova di
conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle attività didattiche
opzionali non rientrano nel computo del debito didattico.
4. Non si possono sostenere esami di profitto
dell'anno successivo senza il superamento di tutti quelli dell'anno
precedente.
Articolo 19. Attività
formative per la preparazione della prova finale
1. Lo studente ha la disponibilità di 5 crediti
finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea”. Lo studente che intenda
svolgere l’internato di Laurea in una determinata struttura deve presentare
al Direttore della stessa una formale richiesta corredata dal proprio
curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di
essi, elenco delle attività compiute alla fine della formazione).
Il direttore della struttura, sentiti i docenti afferenti alla stessa
e verificata la disponibilità di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un
tutore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del
controllo e della certificazione delle attività svolte dallo studente stesso
nella struttura.
2. Per
accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato con esito positivo
tutti gli esami previsti, compresi quelli relativi all’attività di tirocinio,
e aver acquisito i rispettivi crediti.
Per il conseguimento della Laurea, il regolamento
Didattico di Facoltà disciplina, accanto o in sostituzione di prove
consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta
di varia entità. Il sostenimento di una prova finalizzata ad accertare il
raggiungimento degli obiettivi qualificanti il Corso. Il regolamento
didattico di Facoltà disciplina le modalità della prova finale, che deve
tener conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e di acquisizione
dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti
e sulla prova finale.
Articolo 20. Esame di Laurea
1. Per essere
ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli
esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva di tutti i
tirocini.
2. L'esame
finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato
in due sessioni in periodi concordati su base nazionale.
3. L'esame
finale - sostenuto dinanzi ad una Commissione nominato dalla competente
Autorità accademica e composta a norma di legge - comprende:
▪ la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;
▪ una prova di dimostrazione di abilità pratiche.
Articolo 21.
Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio
1. Gli studi compiuti presso corsi di laurea in
Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia di altre
sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti
sono riconosciuti con delibera dei Consiglio della Struttura Didattica,
previo esame dei curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei
programmi dei corsi in quella Università accreditati.
2. Per il
riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Tecnico
sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia di paesi
extra-comunitari, il Consiglio della Struttura Didattica affida l'incarico ad
una apposita Commissione di esaminare il curriculum ed i programmi degli
esami superati nel paese d'origine. I crediti acquisiti perdono comunque la
loro validità se lo studente ha interrotto per tre anni consecutivi il Corso
di studio. Sentito il parere della Commissione, il Consiglio della Struttura
Didattica riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il
riconoscimento.
3. I crediti
conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea della
stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di
congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di
uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del primo triennio
del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e
radioterapia. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero
di crediti, il Consiglio della Struttura Didattica dispone per l'iscrizione
regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso, adottando il
criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso,
lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni
precedenti, con un debito massimo di 20 crediti. L'iscrizione ad un
determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di
posti, nell'ambito dei numero programmato.
Articolo 22.
Riconoscimento della Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per
immagini e radioterapia conseguita presso Università estere
1. La laurea in Tecnico sanitario di radiologia
medica, per immagini e radioterapia conseguita presso Università straniere
viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali
che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina
concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le
Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la
verifica degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non
esistano accordi tra Stati, le autorità accademiche possono
dichiararel'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto riconoscimento, il
Consiglio della Struttura Didattica:
a) accerta l'autenticità
della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine,
basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente
qualificati;
b) esamina il curriculum e
valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli
obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a
questi attribuiti presso l'Università di origine.
2. Qualora
soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga
riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio della Struttura
Didattica dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al
criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver
superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito
massimo di 2 esami. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque
condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito dei numero programmato.
Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni dei DPR 31
Agosto 1999, n. 394.
Articolo 23. Valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
1) II Corso di
Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia
è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
▪ l'efficienza organizzativa del
Corso e delle sue strutture didattiche,
▪ la qualità e la quantità dei
servizi messi a disposizione degli studenti,
▪ la facilità di accesso alle
informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,
▪ l'efficacia e l'efficienza delle attività
didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare
il
grado di apprendimento degli studenti,
▪ il rispetto da parte dei Docenti
delle deliberazioni dei Consiglio della Struttura Didattica,
▪ la performance didattica dei
Docenti nel giudizio degli studenti,
▪ la qualità della didattica, con
particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e
audiovisivi,
▪ l'organizzazione dell'assistenza
tutoriale agli studenti,
▪ il rendimento medio degli studenti,
determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ci risultati conseguiti
nel loro percorso di studi.
2) II
Consiglio della Struttura Didattica, in accordo con il Nucleo di Valutazione
dell'Ateneo,indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e
applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri
sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il
continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance. La
valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti
viene portato a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in Consiglio della
Struttura Didattica e ai anche fini della distribuzione delle risorse.
3) II
Consiglio della Struttura Didattica programma ed effettua verifiche oggettive
e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute
dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test).
Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della
efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le
informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.
Articolo 24. Formazione
pedagogica dei Personale docente
II Consiglio della Struttura
Didattica organizza periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico
sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative
per i suoi Docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative
costituisce titolo per la certificazione dell'impegno didattico dei Docenti e
per la valutazione dell'efficienza didattica del Corso di Laurea.
Articolo 25. Sito Web
II Corso di Laurea predispone un sito Web
contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente,
al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo
indirizzo anche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a
livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICO SANITARIO DI
RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
PIANO DEGLI STUDI (sono indicati solo i Corsi
integrati)
I anno di corso
▪ Fisica con elementi di matematica, Statistica ed Informatica
▪ Chimica, Biologia e Radiobiologia
▪ Anatomo-fisiologia umana
▪ Patologia generale, Igiene e Organizzazione sanitaria
▪ Apparecchiature area radiologica
▪
Tecnica di diagnostica per immagini e
Radioterapia I
▪ Prova finale/Lingua inglese
▪ Tirocinio professionalizzante
▪ Fede e culture
II anno di corso
▪Tecnica di diagnostica per immagini e Radioterapia II
▪ Informatica ed Archiviazione
▪ Igiene ambientale e Medicina del lavoro
▪ Fisica applicata alla strumentazione di radiodiagnostica e
radioterapia
▪ Radiobiologia e Radioprotezione
▪ Radiofarmaci
▪ Prova finale/Lingua inglese
▪
Tirocinio professionalizzante
▪ Etica della vita umana e fede
III anno di corso
▪ Tecnica di diagnostica per immagini e Radioterapia III
▪ Tecnica di diagnostica per immagini e Radioterapia IV
▪ Bioetica, Deontologia ed Etica professionale
▪ Tecniche speciali in radioterapia
▪ Tecniche speciali in medicina nucleare
▪ Tecniche di terapia medico-nucleare
▪ Prova finale/Lingua inglese
▪ Tirocinio professionalizzante
▪ Introduzione alle culture extra-europee
Allegato 3
CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE - OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico- assistenziale che svolgono, con
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di
metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero
attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei
regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili
professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle
discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più
rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si
sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il
loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una
lingua dell’Unione Europea, oltre Vitaliano, nell'ambito specifico di
competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti
percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati
funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero
della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna
selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti,
con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti
percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito
indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con
provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle
competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica
che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga
conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da
garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le
necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di
lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della
formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio
clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali
appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato
livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente
alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi,
devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili
professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della
sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare:
Area tecnico-diagnostica
Nell'ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica,
per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono
le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26 settembre
1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono
responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare
indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di
radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche
diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto
disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in
collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli
interventi che richiedono ('uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia
artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza
magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o
dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro
nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro
competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti
di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta.
con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico
sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente
definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di
loro competenza, in particolare controllando il corretto fiutzionamento delle
apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti
di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia
della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro
attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di
dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale
di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro
profilo professionale e alla ricerca.
Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, le
università assicurano un'adeguata formazione in materia di protezione dalle
radiazioni ionizzanti.
Parere favorevole del Comitato per la
Didattica
Il Preside informa
di aver ricevuto il Verbale n. 25 della seduta del giorno 21.6.2002
del Comitato per la Didattica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da cui risulta che il suddetto
Comitato ha approvatonel modo seguente il Regolamento Didattico sopra
riportato, così come richiesto dall’art. 12, comma 3, del Decreto MURST dd. 3.11.1999, n° 509:
“Parere consultivo in merito
al Regolamento Didattico del Corso di Laurea triennale per Tecnico Sanitario
di Radiologia Medica (Classe delle Lauree nelle Prof. Sanit. Tecniche: Classe
3).
Il Presidente illustra al
Comitato la necessità di esprimere un parere consultivo in merito
all’oggetto, in quanto esplicitamente richiesto ai sensi dell’art. 12, c. 3,
del DM 509/1999 e dell'art. 3, c. 8 del RDA.
Il Presidente informa di aver ricevuto, dal
Presidente del CdL per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, la richiesta
in oggetto con la copia del Regolamento Didattico, corredata dal Piano
degli Studi, e dagli Obiettivi Formativi Qualificanti. Detto
Regolamento è stato discusso ed approvato dal Consiglio del
CdL per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica il 21 maggio 2002.
I documenti vengono esaminati
collegialmente, e dopo breve discussione il Comitato esprime all’unanimità
parere favorevole sul Regolamento Didattico in oggetto, sulla base
dell'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative
e gli specifici obiettivi formativi programmati
Il presente punto 5. del Verbale è redatto,
letto ed approvato seduta stante”.
Il Consiglio di Facoltà approva
unanime seduta stante.
Regolamento didattico
del Corso di Laurea in
TECNICO SANITARIO DI
RADIOLOGIA MEDICA (DALL’ a.a. 2011-2012)
Articolo
1 Definizione dei corso
II Corso di Laurea in
Tecnico sanitario di radiologia medica, attivato presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in
Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe
delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche)
Articolo
2. Definizione degli obiettivi formativi qualificanti
I laureati
"tecnici sanitari di radiologia medica" sono, ai sensi della legge
10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni
sanitarie che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva,
espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi
profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed
utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza
nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.
I laureati nella classe
sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da
consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, che
sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il
loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le
altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e
per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche
devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla
realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili
professionali individuati dei decreti dei Ministero della sanità.
Le strutture didattiche
individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti
disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare
riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli
specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie comprese nella
classe.
In particolare, i
laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate
riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente
autorità ministeriale. II raggiungimento delle competenze professionali si
attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche
l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel
contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine
del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze
e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare
rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale,
riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la
supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati,
coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo
previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme
definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della
classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli specifici profili professionali.
In particolare,
nell'ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, per
immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. dei Ministero della sanità 26 settembre 1994,
n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili
degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e
prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione
previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche
radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla
legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre
figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono
l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di
energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli
interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla
programmazione e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro
competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il
medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario,
secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal
responsabile della struttura, sono responsabili degli atti di loro
competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle
apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti
di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia
della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro
attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di
dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del
personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al
loro profilo professionale e alla ricerca.
Articolo
3. Ammissione al Corso di Laurea
Possono
essere ammessi al Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica,
per immagini e radioterapia candidati che siano in possesso di Diploma di
Scuola media superiore o di titolo estero equipollente e che siano
qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Sono consentiti i
passaggi da un Corso di Laurea all'altro di Area Sanitaria, senza ripetere il
concorso di ammissione dietro rilascio di nulla osta da parte dei Consiglio
di Struttura Didattica. Il numero massimo degli studenti iscrivibili a
ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione
alle strutture ed al personale docente disponibile. II numero programmato di
accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dei l'art. 3, c.2 della
Legge 264 dei 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi
universitari). Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno dei Corso di
Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia
è fissato annualmente dei calendario accademico. Tale termine comporta
l'immatricolazione dei vincitori, con possibilità di slittamento delle
graduatorie per gli idonei entro il 31 ottobre. Il termine ultimo per
l’iscrizione agli anni successivi al 1°, dei primo triennio, è fissato
anch'esso annualmente dal calendario accademico.
Articolo
4. Consiglio della Struttura Didattica
1) Il
Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e
radioterapia è retto da un Consiglio della Struttura Didattica costituito da
tutti i Docenti del Corso, dalla rappresentanza degli studenti e dal
Coordinatore dell'attività di Tirocinio.
2) Il Consiglio della Struttura Didattica è
presieduto da un Presidente, eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno
parte. II Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne
convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. II Presidente rimane in carica
per 3 anni accademici.
3) Il Consiglio della Struttura Didattica
può istituire organi ristretti al suo interno, cui demandare lo svolgimento
di particolari funzioni.
4) II Consiglio della Struttura Didattica
predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte
degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di
determinate attività formative previste dall'ordinamento.
5) Il Consiglio della Struttura Didattica
svolge i seguenti compiti:
·
propone
il Regolamento didattico dei corso di studio;
·
individua gli insegnamenti integrati, i moduli etc.,
nei quali si articola l'attività formativa di base, caratterizzante ed
integrativa, nonché quella opzionale, con i corrispondenti settori
scientifico-disciplinari. Per assicurare l'acquisizione delle competenze
tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali i cui
profili sono approvati con D.M. Sanità, il Consiglio della Struttura Didattica individua le attività formative
professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento
diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli
standard comunitari per i singoli profili professionali;
·
propone
i requisiti di ammissione ai Corsi di studio e, ove necessario, ne stabilisce
le modalità di verifica;
·
cura
lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento,
verifica e sovrintende all'attività didattica programmata segnalando al
Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
·
predispone,
con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti
degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate
attività formative previste dall'Ordinamento;
·
studia
nelle forme adeguate, un' equilibrata gestione dell'offerta didattica, in
particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e
della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle
lezioni e delle altre attività formative;
·
esamina
ed approva nei termini indicati dall'Amministrazione le pratiche di
trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e
riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
·
valuta
nei termini indicati dall'Amministrazione le domande di iscrizione ad anni
successivi al primo ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Regolamento Didattico
di Ateneo;
·
determina
le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari
per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università;
·
indice
almeno una riunione l'anno, per la programmazione didattica ed almeno una
riunione l'anno, con tutti gli afferenti per la valutazione dei risultati
degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della
produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi
di recupero ed assistenza didattica; il Consiglio della Struttura Didattica,
nell'ambito della programmazione didattica, propone i docenti universitari
per la titolarità degli insegnamenti del Corso di Laurea sulla base del
settore scientifico-disciplinare o di settore affine. II Consiglio della
Struttura Didattica comunica, inoltre, al Consiglio di Facoltà, gli
insegnamenti vacanti ai fini della pubblicazione dei bandi per la loro
copertura da parte di personale non universitario, in regime di convenzione o
attraverso l'attivazione di contratti. II Consiglio della Struttura Didattica
propone al Consiglio di Facoltà la nomina annuale dei docenti non
universitari del Servizio Sanitario Nazionale fra il personale di ruolo
dipendente dalle strutture presso cui si svolge la formazione. I criteri di
assegnazione della titolarità annuale tengono conto del curriculum formativo,
della produzione scientifica e dell'esperienza didattica e professionale dei
candidati. La nomina dei vincitori viene effettuata dal Magnifico Rettore
senza oneri per l'Università e dopo il ricevimento del nulla osta del
Direttore Generale dell'Azienda accreditata; l'assunzione della titolarità di
insegnamento obbliga il docente alla osservanza dei compiti didattici,
secondo le modalità proprie della formazione universitaria.
Articolo
5. Crediti Formativi Universitari (CFU)
1) L'unità di misura del lavoro richiesto
allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta
dall'Ordinamento del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia
medica, per immagini e radioterapia per conseguire il titolo di studio
universitario costituisce il CFU.
2) Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti
ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione,
di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative
richieste dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di
impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento
dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente
subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti tirocini, competenza
linguistica ed informatica, etc).
3) La quantità di lavoro medio svolto in un
anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è
fissata in 60 CFU.
4) Per
ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell'impegno orario che
deve rimanere riservata allo studio e alla rielaborazione personale e ad
altre attività formative di tipo individuale è determinata dal presente
Regolamento, nella seguente misura:
•
per attività formative di
base, caratterizzanti e affini o integrative: almeno il 50%
5) I CFU corrispondenti a ciascuna attività
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di
altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in
trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale,
con eventuale lode.
6) I CFU acquisiti perdono la loro validità
qualora lo studente interrompa per tre anni accademici consecutivi
l'iscrizione al Corso di Laurea o non abbia ottemperato per tre anni
accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato
esami per più di tre anni accademici consecutivi.
Articolo 6. Orientamento
1) Le attività di orientamento e tutorato
sono organizzate e regolamentate dal Consiglio della Struttura Didattica
nell'ambito della programmazione didattica. II Coinvolgimento dei Docenti e
Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei loro
compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei
Regolamenti per l'incentivazione.
2) In materia di orientamento alla scelta
universitaria, il Corso di Laurea, eventualmente con il supporto
organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e
con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, può offrire:
·
Attività
didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di
Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;
·
Corsi
di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi
all'orientamento;
·
Consulenze
su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base
alle richieste provenienti dalle scuole.
Articolo
7. Tutorato
1) Le attività di tutorato sono organizzate
e regolamentate dal Consiglio della Struttura Didattica nell'ambito della
programmazione didattica.
2) Il
coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di
tale attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare
nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione di cui all'art.
26 del Regolamento didattico di Ateneo.
3) II tutore al quale lo studente viene
affidato dal Consiglio della Struttura Didattica è lo stesso per tutta la
durata degli studi o per parte di essa.
4) Si definiscono tre distinte figure di
tutore:
·
La
prima è quella del consigliere, cioè del docente al quale il singolo studente
può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera
scolastica (in base all'art. 13 della L. 341/90,. tutti i docenti del corso
sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere le mansioni di tutore in base
ad un Regolamento specifico elaborato dalla Facoltà che prevede l'abbinamento
di un Docente con un piccolo numero di studenti);
·
La
seconda figura è quella del tutore dell'attività formativa
professionalizzante (Tutor di I livello), al quale viene affidata la
programmazione ed il coordinamento delle attività di tirocinio, armonizzadole
ed integrandole con le attività didattiche del corso
·
La
terza figura è quella del Tutor di tirocinio clinico (Tutor II livello) al
quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle
attività didattiche professionalizzanti, presso le varie sedi preposte. Ogni
Tutor è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche
del corso, e in relazione con quanto disposto e previsto dal Tutor di I
livello.
Articolo 8. Ordinamento didattico
1. II Consiglio della Struttura Didattica ed
il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono
l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente. Ciascuna attività
formativa si articola in ambiti disciplinari, ai quali afferiscono i Settori
scientifico-disciplinari pertinenti. L'ordinamento didattico definisce:
·
gli
obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme
didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività
formative in Corsi di insegnamento integrato, Moduli ecc.;
·
il
numero di esami che occorre sostenere per accedere all'esame di laurea.
Qualora nello stesso Insegnamento integrato siano affidati compiti didattici
a più di un Docente, è prevista la nomina di un Coordinatore dell’
Insegnamento Integrato, designato dal Consiglio della Struttura Didattica.
2. Qualora si renda necessario apportare
cambiamenti all'Ordinamento (contenuto, denominazione, numero degli
Insegnamenti, numero dei Moduli e numero degli esami), il Corso di Laurea in
Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia propone
al Consiglio di Facoltà le necessarie modifiche del Regolamento
3. L'organigramma complessivo
dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di
radiologia medica, per immagini e radioterapia è allegato al presente
Regolamento.
Articolo
9. Coordinatore dell’Insegnamento Integrato
II Coordinatore di un
Insegnamento integrato esercita le seguenti funzioni:
·
Coordina
i programmi didattici in relazione agli obiettivi dell’Insegnamento integrato
stesso
·
Rappresenta
per gli studenti la figura di riferimento dell’Insegnamento integrato
·
Coordina
la preparazione delle prove d'esame
·
Presiede,
di norma, la Commissione di esame dell’Insegnamento integrato da lui
coordinato e ne propone la composizione.
Articolo
10. Attività formative
1) La formazione comprende 180 crediti
comprensivi di attività didattica obbligatoria (core curriculum), di attività
formativa professionalizzante (AFP) e di attività didattica opzionale(ADO);
una quota di crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività
formative di tipo individuale.
2) L'articolazione dei curricula
perseguibili nell'ambito del Corso e l'eventuale possibilità da parte dello
studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un
curriculum individuale e le relative modalità di presentazione devono essere
approvate dal Consiglio della Struttura Didattica.
Articolo
11. Attività formativa professionalizzante (tirocinio)
1) L'attività formativa complessiva deve
garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento
professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e
al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di
tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali
finalità formative, la Facoltà di Medicina si può convenzionare con
strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di
idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto
dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.
2) Per assicurare l'acquisizione delle
competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali,
il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il Consiglio della Struttura
Didattica individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di
tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo
almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili
professionali tra attività previste all'interno di quelle professionalizzanti
ed integrative
3) L'AFP può svolgersi presso strutture di
degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali
identificate dal Consiglio di Corso di Laurea. Al fine di fornire allo
studente una diretta esperienza dei ruoli e della formazione delle altre
figure professionali dell'area sanitaria, moduli di attività
professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri
Corsi di Laurea di Area sanitaria, della laurea specialistica in Medicina e
Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il monte ore
indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea è da
intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere
lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento
4) AFP
deve esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi
con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un
tutore e deve mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di
prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e attitudini necessarie
al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa
adeguata allo svolgimento dell'attività di Tecnico sanitario di radiologia
medica, per immagini e radioterapia nei vari ruoli ed ambiti professionali.
5) L'AFP ed il suo rapporto con le altre
attività formative sono coordinate da un docente appartenente allo stesso
profilo professionale, in possesso del più alto livello formativo (nel corpo
docente del Corso) e della specifica professione dell'Azienda di riferimento
o della Facoltà o di struttura identificata ai sensi dell'art.6 del DL/vo
502/1992 (Coordinatore dell'AFP).
6) II Coordinatore del tirocinio
teorico-pratico, è un docente appartenente allo stesso profilo professionale
ed è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio.
In collaborazione con i Tutor professionali (Tutor di II livello) dell'AFP,
elabora il progetto formativo del tirocinio annuale. II Coordinatore del
tirocinio teorico-pratico si avvale, ovvero identifica, per le sedi
periferiche un Coordinatore di tirocinio di sede, appartenente allo stesso
profilo professionale. Per ogni anno di Corso il Coordinatore del tirocinio
teorico-pratico identifica anche un Tutor Coordinatore per anno di Corso, tra
i Tutor di II livello. Durante il tirocinio, il Coordinatore del tirocinio,
in collaborazione con i Tutor professionali, promuove costantemente la
valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i
correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Il
risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad un voto espresso in
trentesimi.
7) Le esperienze di tirocinio devono essere valutate nel percorso dello
Studente. Tale valutazione è la sintesi :
·
delle
perfomance dimostrate, rispetto ai prerequisiti richiesti
·
dei
risultati complessivi attesi, rispetto al raggiungimento degli obiettivi
dell’anno accademico
·
della
frequenza del tirocinio
·
delle
eventuali prove scritte applicative
Sarà registrato come "respinto"
lo Studente che durante il percorso o alla fine del tirocinio non ha
raggiunto livelli sufficienti negli obiettivi formativi. Non è consentito
allo Studente “respinto” (anche nel rispetto della sicurezza della salute
dell’utente, ma anche di tutti gli attori in campo) di effettuare l’esame
annuale, e finale, di tirocinio.
L’ esame annuale, e finale, di tirocinio
prevede una prova scritta che, se positiva, permette di essere ammesso alla
prova teorico-pratica. Nella valutazione complessiva, certificata, e finale,
del tirocinio annuale sono integrate:
·
la
valutazione delle competenze acquisite nell’anno accademico, rispetto agli
standard richiesti
·
la
frequenza continuativa nel tirocinio
·
la
prova, finale, teorico-pratica
L'esame annuale di tirocinio prevede un
unico appello per anno accademico. La valutazione annuale è certificata da
una Commissione di almeno due membri, presieduta dal Coordinatore del
tirocinio teorico-pratico e da un Tutor. Qual’ora l’esito dell’esame sia
negativo lo studente sarà iscritto come ripetente allo stesso anno di corso.
Non è ammesso alla frequenza del tirocinio dell’anno successivo lo studente
che non superi positivamente l’esame finale entro la sessione di settembre.
8) Sono ammessi alla frequenza del tirocinio previsto per l'anno di
Corso gli Studenti che:
·
hanno frequentato regolarmente le attività teoriche, in particolare
gli insegnamenti delle discipline professionali dell'anno in Corso e
dell'anno precedente;
·
hanno
la frequenza dei laboratori professionali ritenuti propedeutici al tirocinio.
9) Lo Studente che si assenta dal tirocinio per periodi "brevi"
(assenze inferiori ad una settimana durante l'anno solare) può recuperare
tali assenze su autorizzazione e secondo modalità concordate con il
Coordinatore del Tirocinio. Non sono ammessi recuperi di giornate isolate al
di fuori del periodo dedicato al tirocinio. Lo Studente che si assenta dal
tirocinio per periodi "lunghi" (assenze superiori ad una settimana
nell'anno solare) ‑ per gravi e giustificati motivi ‑ deve
concordare con il Coordinatore del Tirocinio un piano di recupero
personalizzato. Lo Studente che conclude positivamente il tirocinio di anno,
ovvero con la qualifica di “idoneo”,
con un debito orario sul monte ore previsto (non superiore a 30 ore),
può essere ammesso all'esame annuale di tirocinio, solo se l'assenza non ha
compromesso il raggiungimento degli obiettivi per quell’anno accademico, e
deve recuperare il suddetto debito entro il primo semestre dell’anno
successivo. Lo Studente è tenuto a documentare le ore di presenza in
tirocinio nel libretto ( o altro metodo adottato dal Corso di Laurea) farle
controllare e controfirmare dal Tutor e segnalare tempestivamente l'esigenza
di recupero di eventuali assenze.
10)
Le motivazioni che possono portare alla sospensione dal tirocinio sono le
seguenti:
·
Studente
potenzialmente pericoloso per la sicurezza degli utenti /tecnologia o che ha
ripetuto più volte errori che mettono a rischio la vita dell'utente;
·
Studente
che non ha i prerequisiti e che deve recuperare obiettivi formativi
propedeutici ad un tirocinio formativo e sicuro per gli utenti:
·
Studente
che frequenta il tirocinio in modo discontinuo.
·
Stato
di gravidanza o periodo di allattamento nel rispetto della normativa vigente;
·
Studente
con problemi psicofisici che possono comportare stress o danni per lui, per i
malati o per l'èquipe della sede di tirocinio o tali da ostacolare le
possibilità di apprendimento delle competenze professionali "core".
La sospensione temporanea dal tirocinio è
proposta dal Coordinatore del Tirocinio tramite apposita relazione. La
sospensione è formalizzata con comunicazione scritta allo Studente.
La riammissione dello Studente al
tirocinio è concordata con tempi e modalità decise dal Coordinatore del
Tirocinio, fermo restando che lo studente dovrà comunque completare il monte
ore programmato.
Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea
dal tirocinio o ci sia un peggioramento che impedisce l'apprendimento delle
abilità professionali, il Coordinatore del Tirocinio ha facoltà di proporre
al Consiglio di Corso di Laurea la sospensione definitiva dello Studente dal
tirocinio tramite relazione che ne documenti le motivazioni.
Articolo
12. Attività didattica opzionale
1) Per essere ammesso a sostenere la prova
finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU frequentando
attività formative liberamente scelte (attività didattiche opzionali, ADO)
entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di
Laurea o sottoposte dallo studente stesso all'approvazione del Consiglio di
Corso di Laurea.
2) Le ADO proposte dal Consiglio di Corso di
Laurea possono corrispondere a due tipologie diverse: a) corsi di tipo
seminariale, che prevedono studio autonomo; b) attività pratiche e/o
esperienziali, con una quota quasi nulla di studio autonomo.
3) Le proposte di ADO devono contenere
l'indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di
studenti ammessi, del numero e delle date delle edizioni, delle modalità di
svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o
gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Struttura
Didattica
4) Le ADO programmate dai docenti devono
svolgersi in orari appositi (deliberato dal Consiglio della Struttura
Didattica) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività
curriculari.
5) Le ADO, anche se assegnate ad un preciso
anno di corso, non danno luogo a propedeuticità.
6) Lo studente può liberamente scegliere come
distribuire l'acquisizione di 6 CFU nell'arco dei tre anni di corso
7) Gli studenti che intendano proporre al
Consiglio di Corso di Laurea ADO non rientranti nel ventaglio delle ADO
offerte dei Corso di Laurea, sono tenuti a farne richiesta entro il 15
Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di attività, la sede, il periodo di
svolgimento e la durata, il docente che si propone si assuma la responsabilità
dell'attività, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità con
cui si propone di effettuare la verifica del profitto ed il numero di crediti
di cui si richiede il riconoscimento. Le proposte saranno vagliate ed
eventualmente approvate dei Consiglio della Struttura Didattica.
8) L'attività didattica erogata dal docenti
in ADO è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.
9) La frequenza alle ADO è obbligatoria. Il
mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non
ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti
relativi alle ADO.
10) La verifica del profitto alle ADO dà
luogo ad una valutazione di "approvato/non approvato" ed è
effettuata da una commissione costituita dal o dai docenti responsabili
dell'ADO stessa. Le modalità di tale verifica sono scelte dal/dai docente/i a
seconda della tipologia dell'ADO ed approvate dal Consiglio della Struttura
Didattica e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte,
questionari e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di
esame. La verifica del profitto deve svolgersi entro la fine dell'anno
accademico nel quale l'attività si è svolta. La frazione di CFU propria delle
ADO si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica di
profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinunci a sostenere la
verifica di profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di
profitto non venga superata, lo studente può concordare con il docente di
sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non
potrà acquisire alcun credito.
11) Le ADO possono essere programmate anche
nell'ambito delle attività formative per cui, con il superamento dell'esame
di profitto del corso integrato, si soddisfano anche i crediti destinati alle
ADO.
Articolo
1 3. Altre attività formative
L'Ordinamento didattico
prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco dei triennio, di 6
CFU complessivi di "altre attività formative".Lo studente può liberamente
scegliere come distribuire l'acquisizione di 6 CFU nell'arco dei tre anni di
corso.
Possono essere intese
come "altre attività formative":
·
Corsi
di informatica dedicati alla professione
·
Corsi di lingua straniera
·
Corsi
di radioprotezione
·
Corsi di Psico-pedagogia e Sociologia
·
Convegni,
congressi, corsi dedicati alla professione
·
Stages
formativi in/presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie
·
Attività di volontariato a carattere
socio-sanitario ed umanitario
Dopo specifica
valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività
formative proposte dallo studente, il CSD si riserva di valutare ed
eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di
esse un valore espresso in CFU.
Articolo
14. Apprendimento autonomo
1) Corso di Laurea, in riferimento alle
attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative,
garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (50% di ogni
credito) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza
dei Docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo e
guidato.
2) Le ore riservate all'apprendimento sono
dedicate:
·
alla utilizzazione individuale, o
nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti,
dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per
l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli
obiettivi formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori,
manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei
limiti dei possibile, in spazi gestiti da Personale della Facoltà,
·
all'Internato presso strutture universitarie
scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;
Articolo
15. Obbligo di frequenza
1) La frequenza all'attività didattica
obbligatoria (core curriculum), all'attività didattica opzionale (ADO), alle
attività integrative (AI) e alle attività formative professionalizzanti(AFP)
è obbligatoria.
2)
II passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha
frequentato l'attività didattica obbligatoria, completato tutto il monte ore
di tirocinio previsto, superato con valutazione positiva il tirocinio e tutti
gli esami dell'anno precedente; detto passaggio è peraltro consentito qualora
la frequenza alle attività didattiche obbligatorie sia superiore al 75% del
totale
3) La frequenza viene verificata dai Docenti
adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio della Struttura
Didattica. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie
di un Modulo didattico è
necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di
frequenza viene apposta sulla scheda dello studente dal Coordinatore dei
Corso oppure dall'Ufficio Segreteria-studenti, sulla base degli accertamenti
effettuati dai Docenti.
4) Lo studente che non abbia ottenuto
l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun
Modulo didattico e il 100% del tirocinio di un determinato anno, nel
successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come
ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per
i quali non ha ottenuto l'attestazione. È consentita la ripetizione dello
stesso anno di corso massimo per una volta, dopo di che si decade dalla
condizione di studente.
Articolo
16. Studenti non impegnati a tempo pieno
II Consiglio della
Struttura Didattica stabilisce l'eventuale introduzione di apposite modalità
organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo
pieno in quanto lavoratori o comunque impossibilitati per comprovate e
documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle
attività didattiche negli orari ufficiali.
Articolo
17. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
1) I CFU corrispondenti a ciascuna attività
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di
altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si perviene alla
valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa
mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la
prova finale con eventuale lode.
2) II Consiglio della Struttura Didattica
stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare
l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori,la
composizione delle relative Commissioni.
3)
II numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello
dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare
il numero di 20 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può
avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificate. Le
valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a
rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei
confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificatine (esami di
profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il
conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di
preparazione individuale degli studenti.
4) Gli esami di profitto possono essere
effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni
d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali
si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la
partecipazione degli studenti a tali attività.
5) Le sessioni di esame sono fissate nei
periodi: 1° sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2° sessione nei mesi giugno-
luglio e settembre. Le date delle sessioni d'esame sono fissate nella
programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio
degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è
fissato in due per ogni sessione di esame.
6) Lo studente che non abbia le condizioni
di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente, e questo per
non oltre una volta per ciascun anno.
7) La Commissione di esame è costituita da
almeno due Docenti eventualmente impegnati nel relativo Insegnamento
integrato ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di
uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il
Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri
ufficiali con i membri supplenti della stessa. L’esame può consistere in:
·
prove
orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la
valutazione di obiettivi cognitivi);
·
prove
pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e
delle capacità gestuali e relazionali).
Articolo
18. Iscrizioni Sbarramenti e Propedeuticità
1) È’ consentito il passaggio da un anno al
successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di
esami di settembre o, comunque, prima dell'inizio dei corsi del 1° semestre,
abbiano superato tutti gli esami previsti nel piano di studi per quell'anno
ed il tirocinio, con valutazione positiva, con un debito massimo di 2 esami. e, ove residuino, non oltre 12 CFU, derivanti
dalle attività didattica obbligatoria (core curriculum)
e dalla attività formativa
professionalizzante (AFP).
2) Non è
consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di
"fuori corso" per più di una volta, dopo di che si decade dalla
condizione di studente. Lo studente che non superi tutti gli esami ad
eccezione di 2 e, ove residuino non oltre 12 CFU, derivanti dalle attività didattica obbligatoria (core
curriculum), attività formativa professionalizzante (AFP), all'atto dell'iscrizione all'anno successivo, è considerato fuori
corso.
3) La prova di conoscenza della lingua
inglese e le valutazioni delle attività didattiche opzionali non rientrano
nel computo del debito didattico.
4) La verifica
dell’apprendimento di tirocinio si tiene normalmente nel mese di settembre,
può essere sostenuto solo dopo aver raggiunto il monte ore ad esso assegnato
per quell’anno di studio, e qualora non venga superata con giudizio positivo,
lo studente viene iscritto come ripetente dello stesso anno di corso.
5) Per
gli insegnamenti che si svolgono su due semestri potrà essere prevista
un’idoneità propedeutica all’esame di profitto al termine del primo semestre.
6) Non si possono sostenere esami di profitto
dell'anno successivo senza il superamento di tutti quelli dell'anno
precedente. Esami sostenuti senza il rispetto di tale regola saranno ritenuti
nulli, ed il relativo voto di profitto non potrà essere formalizzato.
Articolo
19. Attività formative per la preparazione della prova finale
1) Lo studente ha la
disponibilità di 4 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di
Laurea”. Lo studente che intenda svolgere l’internato di Laurea in una
determinata struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale
richiesta corredata dal proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e
voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività compiute alla fine
della formazione).
Il direttore della
struttura, sentiti i docenti afferenti alla stessa e verificata la
disponibilità di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un tutore,
eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del controllo e
della certificazione delle attività svolte dallo studente stesso nella
struttura.
2) Per accedere alla prova finale, lo
studente deve aver superato con esito positivo tutti gli esami previsti,
compresi quelli relativi all’attività di tirocinio, e aver acquisito i
rispettivi crediti nelle (ADO) e nelle altre “ attività formative”
Per il conseguimento
della Laurea, il regolamento Didattico di Facoltà disciplina, accanto o in
sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o
di una prova scritta di varia entità. Il sostenimento di una prova
finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi qualificanti il
Corso. Il regolamento didattico di Facoltà disciplina le modalità della prova
finale, che deve tener conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e
di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività
formative precedenti e sulla prova finale.
Articolo
20. Esame di Laurea
1) Per essere ammesso all'esame finale di
laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere
avuto una valutazione positiva di tutti i tirocini. e aver acquisito i
rispettivi crediti nelle (ADO) e nelle altre “ attività formative”
2) L'esame finale, con valore di Esame di
Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni in periodi
concordati su base nazionale.
3) L'esame finale, sostenuto dinanzi ad una
Commissione nominato dalla competente Autorità accademica e composta a norma di legge, comprende:
·
la
discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;
·
una
prova di dimostrazione di abilità pratiche.
Articolo
21. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di
studio
1) Gli
studi compiuti presso corsi di laurea in Tecnico sanitario di radiologia
medica, per immagini e radioterapia di altre sedi universitarie della Unione
Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera
dei Consiglio della Struttura Didattica, previo esame dei curriculum
trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella
Università accreditati.
2) Per il riconoscimento degli studi
compiuti presso Corsi di laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica,
per immagini e radioterapia di paesi extra-comunitari, il Consiglio della
Struttura Didattica affida l'incarico ad una apposita Commissione di
esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese
d'origine. I crediti acquisiti perdono comunque la loro validità se lo studente
ha interrotto per tre anni consecutivi il Corso di studio. Sentito il parere
della Commissione, il Consiglio della Struttura Didattica riconosce la
congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.
3) I crediti conseguiti da uno studente che
si trasferisca da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università
possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso
dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più
insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del primo triennio del Corso
di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e
radioterapia. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero
di crediti, il Consiglio della Struttura Didattica dispone per l'iscrizione regolare
dello studente ad uno dei primi tre anni di corso, adottando il criterio che
stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente
deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti,compreso
l’esame di tirocinio,con un debito
massimo di 2 esami. e, ove residuino, non oltre 12 CFU. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata
dalla disponibilità di posti, nell'ambito dei numero programmato.
Articolo
22. Riconoscimento della Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica,
per immagini e radioterapia conseguita presso Università estere
1) La
laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia
conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano
accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza
del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei
laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione
saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestino la
congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, le autorità
accademiche possono dichiararel'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto
riconoscimento, il Consiglio della Struttura Didattica:
·
accerta
l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di
origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente
qualificati;
·
esamina
il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico
vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e
dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.
2) Qualora soltanto una parte dei crediti
conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento
vigente, il Consiglio della Struttura Didattica dispone l'iscrizione a uno
dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un
determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per
gli anni precedenti,compreso l’esame di tirocinio, con un debito massimo di 12 CFU. L'iscrizione ad un determinato
anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti
nell'ambito dei numero programmato. Per i laureati extracomunitari si
richiamano le disposizioni dei DPR 31 Agosto 1999, n. 394.
Articolo
23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
1) II Corso di Laurea in Tecnico sanitario
di radiologia medica, per immagini e radioterapia è sottoposto con frequenza
annuale ad una valutazione riguardante:
·
l'efficienza
organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,
·
la
qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,
·
la
facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività
didattica,
·
l'efficacia
e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese
quelle finalizzate a valutare il
grado di apprendimento degli studenti,
·
il
rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni dei Consiglio della
Struttura Didattica,
·
la
performance didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti,
·
la
qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di
sussidi didattici informatici e audiovisivi,
·
l'organizzazione
dell'assistenza tutoriale agli studenti,
·
il
rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei
curriculum ed i risultati conseguiti nel loro percorso di studi.
2) II Consiglio della Struttura Didattica,
in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo,indica i criteri,
definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più
idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a
governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come
previsto dai modelli di Quality Assurance. La valutazione dell'impegno e
delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portato a conoscenza
dei singoli Docenti, discussa in Consiglio della Struttura Didattica e ai
anche fini della distribuzione delle risorse.
3) II Consiglio della Struttura Didattica
programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze
complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro
percorso di apprendimento (progress test). Tali verifiche sono finalizzate
esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla
capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali
acquisiti durante i loro studi.
Articolo
24. Formazione pedagogica dei Personale docente
II
Consiglio della Struttura Didattica organizza periodicamente iniziative di
aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie
didattiche e valutative per i suoi Docenti di ogni livello. La partecipazione
a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell'impegno
didattico dei Docenti e per la valutazione dell'efficienza didattica del
Corso di Laurea.
Articolo
25. Sito Web
II Corso di Laurea
predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti,
al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima
diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo della scuola,
organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione
dei servizi e delle professioni.
Allegato
3
CLASSE
DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE - OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nella classe
sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1,
operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e
dell'area tecnico- assistenziale che svolgono, con autonomia professionale,
le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su
materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale,
in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione
delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del
Ministro della sanità.
I laureati nella classe
sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da
consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono
alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta
e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono
inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre Vitaliano,
nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni
generali.
Le strutture didattiche
devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla
realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali
individuati dai decreti del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche
individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti
disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare
riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli
specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe.
In particolare, i
laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate
riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente
autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si
attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione
di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo
specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso
formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro
immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come
parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste
l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la
supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati,
coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo
previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme
definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della
classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree
individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di
perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare:
Area tecnico-diagnostica
Nell'ambito della
professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, per immagini e
radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994,
n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili
degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e
prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione
previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche
sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31
gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure
sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono ('uso
di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di
energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli
interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla
programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui
operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono
l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione
diretta con il medico radiodiagnosta. con il medico nucleare, con il medico
radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e
terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono
responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il
corretto fiutzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla
eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di
verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard
predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o
private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono
alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente
all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Nell'ambito della
formazione della predetta figura professionale, le università assicurano
un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
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