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e) TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (classe 3)

e) Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (classe 3)

 

Approvazione Regolamento Didattico

Il Preside sottopone all’approvazione della Facoltà quanto proposto relativamente al Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (classe 3) ai sensi del D.M. 2.4.2001 (S.O.  n° 136 alla G.U. n° 128 del 5.6.2001).

Il Preside ricorda che l’attivazione del I, II e III anno di detto corso è già stata deliberata nella seduta di Facoltà del 28.5.2002 (verb. n° 816) e la sua istituzione nella seduta di Facoltà del 26.2.2002 (verb. n° 807).

Viene ora riportato il Regolamento Didattico:


Regolamento didattico del Corso di Laurea in

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (sino a.a. 2010-2011)

 

Articolo 1 Definizione dei corso

 

II Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche)

 

Articolo 2. Definizione degli obiettivi formativi qualificanti

 

I laureati "tecnici sanitari di radiologia medica" sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dei decreti dei Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

      In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. II raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

      I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

In particolare, nell'ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. dei Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura, sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

 

Articolo 3. Ammissione al Corso di Laurea

 

1. Programmazione degli accessi

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Sono consentiti i passaggi da un Corso di Laurea all'altro di Area Sanitaria, senza ripetere il concorso di ammissione dietro rilascio di nulla osta da parte dei Consiglio di Struttura Didattica. Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture ed al personale docente disponibile. II numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dei l'art. 3, c.2 della Legge 264 dei 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari). Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno dei Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è fissato annualmente dei calendario accademico. Tale termine comporta l'immatricolazione dei vincitori, con possibilità di slittamento delle graduatorie per gli idonei entro il 31 ottobre. Il termine ultimo per l’iscrizione agli anni successivi al 1°, dei primo triennio, è fissato anch'esso annualmente dal calendario accademico.

 

Articolo 4. Consiglio della Struttura Didattica

 

1) Il Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è retto da un Consiglio della Struttura Didattica costituito da tutti i Docenti del Corso, dalla rappresentanza degli studenti e dal Coordinatore dell'attività di Tirocinio.

2) Il Consiglio della Struttura Didattica è presieduto da un Presidente, eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. II Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. II Presidente rimane in carica per 4 anni accademici.

3) Il Consiglio della Struttura Didattica può istituire organi ristretti al suo interno, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

4) II Consiglio della Struttura Didattica predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento.

5)Il Consiglio della Struttura Didattica svolge i seguenti compiti:

a) propone il Regolamento didattico dei corso di studio;

b) individua i corsi integrati nei quali si articola l'attività formativa di base, caratterizzante ed integrativa, nonché quella opzionale, con i corrispondenti settori scientifico-disciplinari. Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali i cui profili sono approvati con D.M. Sanità, il Consiglio della strutture didattico individua le  attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali;

c) propone i requisiti di ammissione ai Corsi di studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica; progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero;                           

d) cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento, verifica e sovrintende all'attività didattica programmata segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;

e) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento;

f) studia nelle forme adeguate, un' equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo        della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;

g) esamina ed approva nei termini indicati dall'Amministrazione le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

h) valuta nei termini indicati dall'Amministrazione le domande di iscrizione ad anni successivi al primo ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo;

i) determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università;

j) indice almeno una riunione l'anno, per la programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno, con tutti gli afferenti per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica; il Consiglio della struttura didattica, nell'ambito della programmazione didattica, propone i docenti universitari per la titolarità degli insegnamenti del Corso di Laurea sulla base del settore scientifico-disciplinare o di settore affine. II Consiglio della struttura didattica comunica, inoltre, al Consiglio di Facoltà, gli insegnamenti vacanti ai fini della pubblicazione dei bandi per la loro copertura da parte di personale non universitario, in regime di convenzione o attraverso l'attivazione di contratti. II Consiglio della struttura didattica propone al Consiglio di Facoltà la nomina annuale dei docenti non universitari del Servizio Sanitario Nazionale fra il personale di ruolo dipendente dalle strutture presso cui si svolge la formazione. I criteri di assegnazione della titolarità annuale tengono conto del curriculum formativo, della produzione scientifica e dell'esperienza didattica e professionale dei candidati. La nomina dei vincitori viene effettuata dal Magnifico Rettore senza oneri per l'Università e dopo il ricevimento del nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda accreditata; l'assunzione della titolarità di insegnamento obbliga il docente alla osservanza dei compiti didattici, secondo le modalità proprie della formazione universitaria.

 

Articolo 5. Crediti Formativi Universitari (CFU)

 

1) L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.

2) Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti tirocini, competenza linguistica ed informatica,etc).

3) La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU.

4) Per ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata dal presente Regolamento, nella seguente misura:

-per attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative: almeno il 50%; per attività professionalizzanti: non più del 10% (3 ore)

5) I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

6) I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per tre anni accademici consecutivi l'iscrizione al Corso di Laurea o non abbia ottemperato per tre anni accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato esami per più di tre anni accademici consecutivi.

 

Articolo 6. Orientamento

 

1) Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio della Struttura Didattica nell'ambito della programmazione didattica. II Coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.

2) In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, può offrire:

 -Attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;

- Corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;

- Consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.

 

Articolo 7. Tutorato

 

1) Le attività di tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio della Struttura Didattica nell'ambito della programmazione didattica.

2) Il coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di tale attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione di cui all'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.

3) II tutore al quale lo studente viene affidato dal Consiglio della Struttura Didattica è lo stesso per tutta la durata degli studi o per parte di essa.

4) Si definiscono tre distinte figure di tutore:

- La prima è quella del consigliere, cioè dei docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica (in base all'art. 13 della L. 341/90. Tutti i docenti del corso sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere le mansioni di tutore in base ad un Regolamento specifico elaborato dalla Facoltà che prevede l'abbinamento di un Docente con un piccolo numero di studenti);

- La seconda figura è quella del docente/tutore al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti. Ogni docente è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del corso di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi

- Terza figura è quella del tutore dell'attività formativa professionalizzante, al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

 

Articolo 8. Ordinamento didattico

 

1. II Consiglio della Struttura Didattica ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti. L'ordinamento didattico definisce: a) gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in Corsi di insegnamento integrato; b) il numero di esami che occorre sostenere per accedere all'esame di laurea. Qualora nello stesso Corso integrato siano affidati compiti didattici a più di un Docente, è prevista la nomina di un Coordinatore di Corso Integrato, designato dal Consiglio della Struttura Didattica.

2. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento contenuto denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia propone al Consiglio di Facoltà le necessarie modifiche del Regolamento

3. L'organigramma complessivo dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è allegato al presente Regolamento.

 

Articolo 9. Coordinatore di Corso Integrato

II Coordinatore di un Corso integrato esercita le seguenti funzioni:

                 - Coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi del Corso integrato stesso

-  Rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso

-  Coordina la preparazione delle prove d'esame

-  Presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione.

 

Articolo 10. Attività formative

 

1) La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica obbligatoria (core curriculum), di attività formativa professionalizzante (AFP) e di attività didattica opzionale(ADO); una quota di crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.

2) L'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del Corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione devono essere approvate dal Consiglio della Struttura Didattica.

 

Articolo 11. Attività formativa professionalizzante (tirocinio)

 

1. L'attività formativa complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, la Facoltà di Medicina si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.

2. Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il Consiglio della struttura didattica individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali (almeno la metà dei crediti complessivi ed attività proprie di tirocinio) tra attività previste all'interno di quelle professionalizzanti ed integrative

3. L'AFP può svolgersi presso strutture di degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea. Al fine di fornire allo studente una diretta esperienza dei ruoli e della formazione delle altre figure professionali dell'area sanitaria, moduli di attività professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea di Area sanitaria, della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento

4. AFP deve esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutore e deve mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia nei vari ruoli ed ambiti professionali.

5. L'AFP ed il suo rapporto con le altre attività formative sono coordinate da un docente universitario dello specifico settore scientifico-disciplinare oppure da un docente appartenente allo stesso profilo professionale, in possesso del più alto livello formativo della specifica professione dell'Azienda di riferimento della Facoltà o di struttura identificata ai sensi dell'art.6 del DL/vo 502/1992 (Coordinatore dell'AFP).

6. II Coordinatore del tirocinio è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori dell'AFP elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. Durante il tirocinio, il Coordinatore, in collaborazione con i Tutori, promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Il risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

 

Articolo 12. Attività didattica opzionale

 

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 9 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche opzionali, ADO) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea o sottoposte dallo studente stesso all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

2. Le ADO proposte dal Consiglio di Corso di Laurea possono corrispondere a due tipologie diverse: a) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo; b) attività pratiche e/o esperienziali, con una quota quasi nulla di studio autonomo.

3. Le proposte di ADO devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle edizioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Struttura Didattica

4. Le ADO programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberato dal Consiglio della Struttura Didattica) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività curriculari.

5. Le ADO, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità.

6. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 9 CFU nell'arco dei tre anni di corso

7. Gli studenti che intendano proporre al Consiglio di Corso di Laurea ADO non rientranti nel ventaglio delle ADO offerte dei Corso di Laurea, sono tenuti a farne richiesta entro il 15 Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, il docente che si propone si assuma la responsabilità dell'attività, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità con cui si propone di effettuare la verifica del profitto ed il numero di crediti di cui si richiede il riconoscimento. Le proposte saranno vagliate ed eventualmente approvate dei Consiglio della Struttura Didattica.

8. L'attività didattica erogata dal docenti in ADO è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.

9. La frequenza alle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%. Il mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADO.

10. La verifica del profitto alle ADO dà luogo ad una valutazione di "approvato/non approvato" ed è effettuata da una commissione costituita dal o dai docenti responsabili dell'ADO stessa. Le modalità di tale verifica sono scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia dell'ADO ed approvate dal Consiglio della Struttura Didattica e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto deve svolgersi entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è svolta. La frazione di CFU propria delle ADO si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.

11. Le ADO possono essere programmate anche nell'ambito delle attività formative per cui, con il superamento dell'esame di profitto del corso integrato, si soddisfano anche i crediti destinati alle ADO.

 

 

Articolo 1 3. Altre attività formative

L'Ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco dei triennio, di 9 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":

*  corsi di informatica

*  corsi di lingua straniera

*  corsi di radioprotezione

*  abilità relazionali

*  convegni, congressi, corsi

*  riunioni ordini professionali

*  stages formativi in/presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie

*  attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative proposte dallo studente, il CSD si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

 

Articolo 14. Apprendimento autonomo

1. Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (50% di ogni credito) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei Docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

2. Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:

▪ alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti dei possibile, in spazi gestiti da Personale della Facoltà,

▪ all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;

Articolo 15. Obbligo di frequenza

 

1. La frequenza all'attività didattica obbligatoria (core curriculum), all'attività didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI) e alle attività formative professionalizzanti(AFP) è obbligatoria.

2. II passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha frequentato l'attività didattica obbligatoria, completato tutto il monte ore di tirocinio previsto, superato con valutazione positiva il tirocinio e tutti gli esami dell'anno precedente; detto passaggio è peraltro consentito qualora la frequenza alle attività didattiche obbligatorie sia superiore al 75% del totale.

3. La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio della Struttura Didattica. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta sulla scheda dello studente dal Coordinatore dei Corso oppure dall'Ufficio Segreteria-studenti, sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti.

4. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione. È consentita la ripetizione dello stesso anno di corso massimo per tre volte, dopo di che si decade dalla condizione di studente.

 

Articolo 16. Studenti non impegnati a tempo pieno

 

II Consiglio della Struttura Didattica stabilisce l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno in quanto lavoratori o comunque impossibilitati per comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche negli orari ufficiali.

 

Articolo 17. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

 

1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.

2. II Consiglio della Struttura Didattica stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori,la composizione delle relative Commissioni.

3. II numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare di norma il numero di 18 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificate. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificatine (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

4. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

5. Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi: 1° sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2° sessione nei mesi giugno-luglio, 3° sessione nel mese di settembre. Le date conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.

6. Lo studente che non abbia le condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente e questo per non oltre tre volte per ciascun anno.

7. La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti eventualmente impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa. L’esame può consistere in:

*   prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);

*   prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).

 

Articolo 18. Iscrizioni Sbarramenti e Propedeuticità

 

1. È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre o, comunque, prima dell'inizio dei corsi del 1° semestre, abbiano superato tutti gli esami previsti nel piano di studi per quell'anno ed il tirocinio, con valutazione positiva, con un debito massimo di 2 esami.

2. Non è consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di "fuori corso" per più di tre volte, dopo di che si decade dalla condizione di studente. Lo studente che non superi tutti gli esami ad eccezione di 2 all'atto dell'iscrizione all'anno successivo, è considerato fuori corso.

3. La prova di conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle attività didattiche opzionali non rientrano nel computo del debito didattico.

4. Non si possono sostenere esami di profitto dell'anno successivo senza il superamento di tutti quelli dell'anno precedente.

 

Articolo 19. Attività formative per la preparazione della prova finale

 

1. Lo studente ha la disponibilità di 5 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea”. Lo studente che intenda svolgere l’internato di Laurea in una determinata struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta corredata dal proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività compiute alla fine della formazione).

Il direttore della struttura, sentiti i docenti afferenti alla stessa e verificata la disponibilità di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un tutore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del controllo e della certificazione delle attività svolte dallo studente stesso nella struttura.

2. Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato con esito positivo tutti gli esami previsti, compresi quelli relativi all’attività di tirocinio, e aver acquisito i rispettivi crediti.

Per il conseguimento della Laurea, il regolamento Didattico di Facoltà disciplina, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta di varia entità. Il sostenimento di una prova finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi qualificanti il Corso. Il regolamento didattico di Facoltà disciplina le modalità della prova finale, che deve tener conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale.

 

Articolo 20. Esame di Laurea

1. Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva di tutti i tirocini.

2. L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale.

3. L'esame finale - sostenuto dinanzi ad una Commissione nominato dalla competente Autorità accademica e composta a norma di legge - comprende:

                ▪ la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;

                ▪ una prova di dimostrazione di abilità pratiche.

 

Articolo 21. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

 

1. Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera dei Consiglio della Struttura Didattica, previo esame dei curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

2. Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia di paesi extra-comunitari, il Consiglio della Struttura Didattica affida l'incarico ad una apposita Commissione di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d'origine. I crediti acquisiti perdono comunque la loro validità se lo studente ha interrotto per tre anni consecutivi il Corso di studio. Sentito il parere della Commissione, il Consiglio della Struttura Didattica riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.

3. I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del primo triennio del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio della Struttura Didattica dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso, adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 20 crediti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito dei numero programmato.

 

Articolo 22. Riconoscimento della Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia conseguita presso Università estere

1. La laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, le autorità accademiche possono dichiararel'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio della Struttura Didattica:

a) accerta l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati;

b) esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.

2. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio della Struttura Didattica dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 2 esami. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito dei numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni dei DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

 

Articolo 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

 

1) II Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

▪  l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,

▪  la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,

▪  la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,

▪ l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il
                   grado di apprendimento degli studenti,

▪  il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni dei Consiglio della Struttura Didattica,

▪  la performance didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti,

▪  la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi,

▪  l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti,

▪ il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ci risultati conseguiti nel loro percorso di studi.
                 

2) II Consiglio della Struttura Didattica, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo,indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portato a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in Consiglio della Struttura Didattica e ai anche fini della distribuzione delle risorse.

3) II Consiglio della Struttura Didattica programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

 

 

 

Articolo 24. Formazione pedagogica dei Personale docente

 

II Consiglio della Struttura Didattica organizza periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi Docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell'impegno didattico dei Docenti e per la valutazione dell'efficienza didattica del Corso di Laurea.

 

Articolo 25. Sito Web

 

II Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

PIANO DEGLI STUDI (sono indicati solo i Corsi integrati)

I anno di corso

 

Fisica con elementi di matematica, Statistica ed Informatica

Chimica, Biologia e Radiobiologia

Anatomo-fisiologia umana

Patologia generale, Igiene e Organizzazione sanitaria

Apparecchiature area radiologica

Tecnica di diagnostica per immagini e Radioterapia I

Prova finale/Lingua inglese

Tirocinio professionalizzante

Fede e culture

II anno di corso

 

Tecnica di diagnostica per immagini e Radioterapia II

Informatica ed Archiviazione

Igiene ambientale e Medicina del lavoro

Fisica applicata alla strumentazione di radiodiagnostica e radioterapia

Radiobiologia e Radioprotezione

Radiofarmaci

Prova finale/Lingua inglese

Tirocinio professionalizzante

Etica della vita umana e fede

III anno di corso

 

Tecnica di diagnostica per immagini e Radioterapia III

Tecnica di diagnostica per immagini e Radioterapia IV

Bioetica, Deontologia ed Etica professionale

Tecniche speciali in radioterapia

Tecniche speciali in medicina nucleare

Tecniche di terapia medico-nucleare

Prova finale/Lingua inglese

Tirocinio professionalizzante

Introduzione alle culture extra-europee

                Allegato 3

CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE - OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico- assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre Vitaliano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare:

Area tecnico-diagnostica

Nell'ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono ('uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta. con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto fiutzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, le università assicurano un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

 

Parere  favorevole del Comitato per la Didattica

 

Il Preside informa di aver ricevuto il Verbale n. 25 della seduta del giorno 21.6.2002 del Comitato per la Didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da cui risulta che il suddetto Comitato ha approvatonel modo seguente il Regolamento Didattico sopra riportato, così come richiesto dall’art. 12, comma 3, del Decreto MURST dd. 3.11.1999, n° 509:

“Parere consultivo in merito al Regolamento Didattico del Corso di Laurea triennale per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Classe delle Lauree nelle Prof. Sanit. Tecniche: Classe 3).

Il Presidente illustra al Comitato la necessità di esprimere un parere consultivo in merito all’oggetto, in quanto esplicitamente richiesto ai sensi dell’art. 12, c. 3, del DM 509/1999 e dell'art. 3, c. 8 del RDA.

 Il Presidente informa di aver ricevuto, dal Presidente del CdL per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, la richiesta in oggetto con la copia del Regolamento Didattico,  corredata dal Piano degli Studi, e dagli Obiettivi Formativi Qualificanti.  Detto Regolamento è stato discusso ed  approvato  dal Consiglio del CdL  per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica il  21 maggio 2002.

 I documenti vengono esaminati collegialmente, e dopo breve discussione il Comitato esprime all’unanimità parere favorevole sul Regolamento Didattico in oggetto, sulla base dell'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Il presente  punto 5. del Verbale è redatto, letto ed approvato seduta stante”.

 

Il Consiglio di Facoltà approva unanime seduta stante.

 

Regolamento didattico del Corso di Laurea in

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (DALL’ a.a. 2011-2012)

 

 

Articolo 1 Definizione dei corso

 

II Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche)

 

Articolo 2. Definizione degli obiettivi formativi qualificanti

 

I laureati "tecnici sanitari di radiologia medica" sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dei decreti dei Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie comprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. II raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

In particolare, nell'ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. dei Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura, sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

 

Articolo 3. Ammissione al Corso di Laurea

 

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Sono consentiti i passaggi da un Corso di Laurea all'altro di Area Sanitaria, senza ripetere il concorso di ammissione dietro rilascio di nulla osta da parte dei Consiglio di Struttura Didattica. Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture ed al personale docente disponibile. II numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dei l'art. 3, c.2 della Legge 264 dei 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari). Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno dei Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è fissato annualmente dei calendario accademico. Tale termine comporta l'immatricolazione dei vincitori, con possibilità di slittamento delle graduatorie per gli idonei entro il 31 ottobre. Il termine ultimo per l’iscrizione agli anni successivi al 1°, dei primo triennio, è fissato anch'esso annualmente dal calendario accademico.

 

Articolo 4. Consiglio della Struttura Didattica

 

1) Il Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è retto da un Consiglio della Struttura Didattica costituito da tutti i Docenti del Corso, dalla rappresentanza degli studenti e dal Coordinatore dell'attività di Tirocinio.

2) Il Consiglio della Struttura Didattica è presieduto da un Presidente, eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. II Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. II Presidente rimane in carica per 3 anni accademici.

3) Il Consiglio della Struttura Didattica può istituire organi ristretti al suo interno, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

4) II Consiglio della Struttura Didattica predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento.

5) Il Consiglio della Struttura Didattica svolge i seguenti compiti:

·                    propone il Regolamento didattico dei corso di studio;

·                    individua gli insegnamenti integrati, i moduli etc., nei quali si articola l'attività formativa di base, caratterizzante ed integrativa, nonché quella opzionale, con i corrispondenti settori scientifico-disciplinari. Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali i cui profili sono approvati con D.M. Sanità, il Consiglio della Struttura Didattica individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali;

·                    propone i requisiti di ammissione ai Corsi di studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica;

·                    cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento, verifica e sovrintende all'attività didattica programmata segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;

·                    predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento;

·                    studia nelle forme adeguate, un' equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;

·                    esamina ed approva nei termini indicati dall'Amministrazione le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

·                    valuta nei termini indicati dall'Amministrazione le domande di iscrizione ad anni successivi al primo ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo;

·                    determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università;

·                    indice almeno una riunione l'anno, per la programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno, con tutti gli afferenti per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica; il Consiglio della Struttura Didattica, nell'ambito della programmazione didattica, propone i docenti universitari per la titolarità degli insegnamenti del Corso di Laurea sulla base del settore scientifico-disciplinare o di settore affine. II Consiglio della Struttura Didattica comunica, inoltre, al Consiglio di Facoltà, gli insegnamenti vacanti ai fini della pubblicazione dei bandi per la loro copertura da parte di personale non universitario, in regime di convenzione o attraverso l'attivazione di contratti. II Consiglio della Struttura Didattica propone al Consiglio di Facoltà la nomina annuale dei docenti non universitari del Servizio Sanitario Nazionale fra il personale di ruolo dipendente dalle strutture presso cui si svolge la formazione. I criteri di assegnazione della titolarità annuale tengono conto del curriculum formativo, della produzione scientifica e dell'esperienza didattica e professionale dei candidati. La nomina dei vincitori viene effettuata dal Magnifico Rettore senza oneri per l'Università e dopo il ricevimento del nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda accreditata; l'assunzione della titolarità di insegnamento obbliga il docente alla osservanza dei compiti didattici, secondo le modalità proprie della formazione universitaria.

 

Articolo 5. Crediti Formativi Universitari (CFU)

 

1) L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.

2) Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti tirocini, competenza linguistica ed informatica, etc).

3) La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU.

4) Per ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata dal presente Regolamento, nella seguente misura:

         per attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative: almeno il 50%

5) I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

6) I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per tre anni accademici consecutivi l'iscrizione al Corso di Laurea o non abbia ottemperato per tre anni accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato esami per più di tre anni accademici consecutivi.

 

Articolo 6. Orientamento

 

1) Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio della Struttura Didattica nell'ambito della programmazione didattica. II Coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.

2) In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, può offrire:

·                    Attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;

·                    Corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;

·                    Consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.

 

Articolo 7. Tutorato

 

1) Le attività di tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio della Struttura Didattica nell'ambito della programmazione didattica.

2) Il coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di tale attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione di cui all'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.

3) II tutore al quale lo studente viene affidato dal Consiglio della Struttura Didattica è lo stesso per tutta la durata degli studi o per parte di essa.

4) Si definiscono tre distinte figure di tutore:

·                    La prima è quella del consigliere, cioè del docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica (in base all'art. 13 della L. 341/90,. tutti i docenti del corso sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere le mansioni di tutore in base ad un Regolamento specifico elaborato dalla Facoltà che prevede l'abbinamento di un Docente con un piccolo numero di studenti);

·                    La seconda figura è quella del tutore dell'attività formativa professionalizzante (Tutor di I livello), al quale viene affidata la programmazione ed il coordinamento delle attività di tirocinio, armonizzadole ed integrandole con le attività didattiche del corso

·                    La terza figura è quella del Tutor di tirocinio clinico (Tutor II livello) al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti, presso le varie sedi preposte. Ogni Tutor è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del corso, e in relazione con quanto disposto e previsto dal Tutor di I livello.

 

Articolo 8. Ordinamento didattico

 

1. II Consiglio della Struttura Didattica ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti. L'ordinamento didattico definisce:

·                    gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in Corsi di insegnamento integrato, Moduli ecc.;

·                    il numero di esami che occorre sostenere per accedere all'esame di laurea. Qualora nello stesso Insegnamento integrato siano affidati compiti didattici a più di un Docente, è prevista la nomina di un Coordinatore dell’ Insegnamento Integrato, designato dal Consiglio della Struttura Didattica.

2. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento (contenuto, denominazione, numero degli Insegnamenti, numero dei Moduli e numero degli esami), il Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia propone al Consiglio di Facoltà le necessarie modifiche del Regolamento

3. L'organigramma complessivo dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è allegato al presente Regolamento.

 

Articolo 9. Coordinatore dell’Insegnamento Integrato 

 

II Coordinatore di un Insegnamento integrato esercita le seguenti funzioni:

·                    Coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi dell’Insegnamento integrato stesso

·                    Rappresenta per gli studenti la figura di riferimento dell’Insegnamento integrato

·                    Coordina la preparazione delle prove d'esame

·                    Presiede, di norma, la Commissione di esame dell’Insegnamento integrato da lui coordinato e ne propone la composizione.

 

Articolo 10. Attività formative

 

1) La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica obbligatoria (core curriculum), di attività formativa professionalizzante (AFP) e di attività didattica opzionale(ADO); una quota di crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.

2) L'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del Corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione devono essere approvate dal Consiglio della Struttura Didattica.

 

Articolo 11. Attività formativa professionalizzante (tirocinio)

 

1) L'attività formativa complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, la Facoltà di Medicina si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.

2) Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali, il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il Consiglio della Struttura Didattica individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali tra attività previste all'interno di quelle professionalizzanti ed integrative

3) L'AFP può svolgersi presso strutture di degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea. Al fine di fornire allo studente una diretta esperienza dei ruoli e della formazione delle altre figure professionali dell'area sanitaria, moduli di attività professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea di Area sanitaria, della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento

4) AFP deve esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutore e deve mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia nei vari ruoli ed ambiti professionali.

5) L'AFP ed il suo rapporto con le altre attività formative sono coordinate da un docente appartenente allo stesso profilo professionale, in possesso del più alto livello formativo (nel corpo docente del Corso) e della specifica professione dell'Azienda di riferimento o della Facoltà o di struttura identificata ai sensi dell'art.6 del DL/vo 502/1992 (Coordinatore dell'AFP).

6) II Coordinatore del tirocinio teorico-pratico, è un docente appartenente allo stesso profilo professionale ed è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio. In collaborazione con i Tutor professionali (Tutor di II livello) dell'AFP, elabora il progetto formativo del tirocinio annuale. II Coordinatore del tirocinio teorico-pratico si avvale, ovvero identifica, per le sedi periferiche un Coordinatore di tirocinio di sede, appartenente allo stesso profilo professionale. Per ogni anno di Corso il Coordinatore del tirocinio teorico-pratico identifica anche un Tutor Coordinatore per anno di Corso, tra i Tutor di II livello. Durante il tirocinio, il Coordinatore del tirocinio, in collaborazione con i Tutor professionali, promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Il risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

7) Le esperienze di tirocinio devono essere valutate nel percorso dello Studente. Tale valutazione è la sintesi :

 

·                    delle perfomance dimostrate, rispetto ai prerequisiti richiesti

·                    dei risultati complessivi attesi, rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell’anno accademico

·                    della frequenza del tirocinio

·                    delle eventuali prove scritte applicative

 

 

Sarà registrato come "respinto" lo Studente che durante il percorso o alla fine del tirocinio non ha raggiunto livelli sufficienti negli obiettivi formativi. Non è consentito allo Studente “respinto” (anche nel rispetto della sicurezza della salute dell’utente, ma anche di tutti gli attori in campo) di effettuare l’esame annuale, e finale, di tirocinio.

 

L’ esame annuale, e finale, di tirocinio prevede una prova scritta che, se positiva, permette di essere ammesso alla prova teorico-pratica. Nella valutazione complessiva, certificata, e finale, del tirocinio annuale sono integrate:

 

·                    la valutazione delle competenze acquisite nell’anno accademico, rispetto agli standard richiesti

·                    la frequenza continuativa nel tirocinio

·                    la prova, finale, teorico-pratica

 

L'esame annuale di tirocinio prevede un unico appello per anno accademico. La valutazione annuale è certificata da una Commissione di almeno due membri, presieduta dal Coordinatore del tirocinio teorico-pratico e da un Tutor. Qual’ora l’esito dell’esame sia negativo lo studente sarà iscritto come ripetente allo stesso anno di corso. Non è ammesso alla frequenza del tirocinio dell’anno successivo lo studente che non superi positivamente l’esame finale entro la sessione di settembre.

 

8) Sono ammessi alla frequenza del tirocinio previsto per l'anno di Corso gli Studenti che:

 

·                     hanno frequentato regolarmente le attività teoriche, in particolare gli insegnamenti delle discipline professionali dell'anno in Corso e dell'anno precedente;

·                     hanno la frequenza dei laboratori professionali ritenuti propedeutici al tirocinio.

 

9) Lo Studente che si assenta dal tirocinio per periodi "brevi" (assenze inferiori ad una settimana durante l'anno solare) può recuperare tali assenze su autorizzazione e secondo modalità concordate con il Coordinatore del Tirocinio. Non sono ammessi recuperi di giornate isolate al di fuori del periodo dedicato al tirocinio. Lo Studente che si assenta dal tirocinio per periodi "lunghi" (assenze superiori ad una settimana nell'anno solare) ‑ per gravi e giustificati motivi ‑ deve concordare con il Coordinatore del Tirocinio un piano di recupero personalizzato. Lo Studente che conclude positivamente il tirocinio di anno, ovvero con la qualifica di “idoneo”,  con un debito orario sul monte ore previsto (non superiore a 30 ore), può essere ammesso all'esame annuale di tirocinio, solo se l'assenza non ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi per quell’anno accademico, e deve recuperare il suddetto debito entro il primo semestre dell’anno successivo. Lo Studente è tenuto a documentare le ore di presenza in tirocinio nel libretto ( o altro metodo adottato dal Corso di Laurea) farle controllare e controfirmare dal Tutor e segnalare tempestivamente l'esigenza di recupero di eventuali assenze.

 

10) Le motivazioni che possono portare alla sospensione dal tirocinio sono le seguenti:

 

·                    Studente potenzialmente pericoloso per la sicurezza degli utenti /tecnologia o che ha ripetuto più volte errori che mettono a rischio la vita dell'utente;

·                    Studente che non ha i prerequisiti e che deve recuperare obiettivi formativi propedeutici ad un tirocinio formativo e sicuro per gli utenti:

·                    Studente che frequenta il tirocinio in modo discontinuo.

·                    Stato di gravidanza o periodo di allattamento nel rispetto della normativa vigente;

·                    Studente con problemi psicofisici che possono comportare stress o danni per lui, per i malati o per l'èquipe della sede di tirocinio o tali da ostacolare le possibilità di apprendimento delle competenze professionali "core".

 

La sospensione temporanea dal tirocinio è proposta dal Coordinatore del Tirocinio tramite apposita relazione. La sospensione è formalizzata con comunicazione scritta allo Studente.

 

La riammissione dello Studente al tirocinio è concordata con tempi e modalità decise dal Coordinatore del Tirocinio, fermo restando che lo studente dovrà comunque completare il monte ore programmato.

 

Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea dal tirocinio o ci sia un peggioramento che impedisce l'apprendimento delle abilità professionali, il Coordinatore del Tirocinio ha facoltà di proporre al Consiglio di Corso di Laurea la sospensione definitiva dello Studente dal tirocinio tramite relazione che ne documenti le motivazioni.

 

 

Articolo 12. Attività didattica opzionale

 

1) Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche opzionali, ADO) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea o sottoposte dallo studente stesso all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

2) Le ADO proposte dal Consiglio di Corso di Laurea possono corrispondere a due tipologie diverse: a) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo; b) attività pratiche e/o esperienziali, con una quota quasi nulla di studio autonomo.

3) Le proposte di ADO devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle edizioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Struttura Didattica

4) Le ADO programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberato dal Consiglio della Struttura Didattica) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività curriculari.

5) Le ADO, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità.

6) Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione di 6 CFU nell'arco dei tre anni di corso

7) Gli studenti che intendano proporre al Consiglio di Corso di Laurea ADO non rientranti nel ventaglio delle ADO offerte dei Corso di Laurea, sono tenuti a farne richiesta entro il 15 Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, il docente che si propone si assuma la responsabilità dell'attività, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità con cui si propone di effettuare la verifica del profitto ed il numero di crediti di cui si richiede il riconoscimento. Le proposte saranno vagliate ed eventualmente approvate dei Consiglio della Struttura Didattica.

8) L'attività didattica erogata dal docenti in ADO è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.

9) La frequenza alle ADO è obbligatoria. Il mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADO.

10) La verifica del profitto alle ADO dà luogo ad una valutazione di "approvato/non approvato" ed è effettuata da una commissione costituita dal o dai docenti responsabili dell'ADO stessa. Le modalità di tale verifica sono scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia dell'ADO ed approvate dal Consiglio della Struttura Didattica e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto deve svolgersi entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è svolta. La frazione di CFU propria delle ADO si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.

11) Le ADO possono essere programmate anche nell'ambito delle attività formative per cui, con il superamento dell'esame di profitto del corso integrato, si soddisfano anche i crediti destinati alle ADO.

 

Articolo 1 3. Altre attività formative 

 

L'Ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco dei triennio, di 6 CFU complessivi di "altre attività formative".Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione di 6 CFU nell'arco dei tre anni di corso.

Possono essere intese come "altre attività formative":

·                    Corsi di informatica dedicati alla professione

·                    Corsi di lingua straniera

·                    Corsi di radioprotezione

·                    Corsi di Psico-pedagogia e Sociologia

·                    Convegni, congressi, corsi dedicati alla professione

·                    Stages formativi in/presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie

·                    Attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative proposte dallo studente, il CSD si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

 

Articolo 14. Apprendimento autonomo 

 

1) Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (50% di ogni credito) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei Docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

2) Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:

·                     alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti dei possibile, in spazi gestiti da Personale della Facoltà,

·                     all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;

 

Articolo 15. Obbligo di frequenza

 

1) La frequenza all'attività didattica obbligatoria (core curriculum), all'attività didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI) e alle attività formative professionalizzanti(AFP) è obbligatoria.

2) II passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha frequentato l'attività didattica obbligatoria, completato tutto il monte ore di tirocinio previsto, superato con valutazione positiva il tirocinio e tutti gli esami dell'anno precedente; detto passaggio è peraltro consentito qualora la frequenza alle attività didattiche obbligatorie sia superiore al 75% del totale

3) La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio della Struttura Didattica. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Modulo didattico è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta sulla scheda dello studente dal Coordinatore dei Corso oppure dall'Ufficio Segreteria-studenti, sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti.

4) Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Modulo didattico e il 100% del tirocinio di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione. È consentita la ripetizione dello stesso anno di corso massimo per una volta, dopo di che si decade dalla condizione di studente.

 

Articolo 16. Studenti non impegnati a tempo pieno

 

II Consiglio della Struttura Didattica stabilisce l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno in quanto lavoratori o comunque impossibilitati per comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche negli orari ufficiali.

 

Articolo 17. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

 

1) I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.

2) II Consiglio della Struttura Didattica stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori,la composizione delle relative Commissioni.

3) II numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare il numero di 20 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificate. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificatine (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

4) Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

5) Le sessioni di esame sono fissate nei periodi: 1° sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2° sessione nei mesi giugno- luglio e settembre. Le date delle sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame.

6) Lo studente che non abbia le condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente, e questo per non oltre una volta per ciascun anno.

7) La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti eventualmente impegnati nel relativo Insegnamento integrato ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa. L’esame può consistere in:

·                    prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);

·                    prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).

 

Articolo 18. Iscrizioni Sbarramenti e Propedeuticità

 

1) È’ consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre o, comunque, prima dell'inizio dei corsi del 1° semestre, abbiano superato tutti gli esami previsti nel piano di studi per quell'anno ed il tirocinio, con valutazione positiva, con un debito massimo di 2 esami. e, ove residuino, non oltre 12 CFU, derivanti dalle attività didattica obbligatoria (core curriculum) e dalla  attività formativa professionalizzante (AFP).

2) Non è consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di "fuori corso" per più di una volta, dopo di che si decade dalla condizione di studente. Lo studente che non superi tutti gli esami ad eccezione di 2 e, ove residuino non oltre 12 CFU, derivanti dalle attività didattica obbligatoria (core curriculum), attività formativa professionalizzante (AFP), all'atto dell'iscrizione all'anno successivo, è considerato fuori corso.

3) La prova di conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle attività didattiche opzionali non rientrano nel computo del debito didattico.

4) La verifica dell’apprendimento di tirocinio si tiene normalmente nel mese di settembre, può essere sostenuto solo dopo aver raggiunto il monte ore ad esso assegnato per quell’anno di studio, e qualora non venga superata con giudizio positivo, lo studente viene iscritto come ripetente dello stesso anno di corso.

5) Per gli insegnamenti che si svolgono su due semestri potrà essere prevista un’idoneità propedeutica all’esame di profitto al termine del primo semestre.

6) Non si possono sostenere esami di profitto dell'anno successivo senza il superamento di tutti quelli dell'anno precedente. Esami sostenuti senza il rispetto di tale regola saranno ritenuti nulli, ed il relativo voto di profitto non potrà essere formalizzato.

 

Articolo 19. Attività formative per la preparazione della prova finale

 

1) Lo studente ha la disponibilità di 4 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea”. Lo studente che intenda svolgere l’internato di Laurea in una determinata struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta corredata dal proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività compiute alla fine della formazione).

Il direttore della struttura, sentiti i docenti afferenti alla stessa e verificata la disponibilità di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un tutore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del controllo e della certificazione delle attività svolte dallo studente stesso nella struttura.

2) Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato con esito positivo tutti gli esami previsti, compresi quelli relativi all’attività di tirocinio, e aver acquisito i rispettivi crediti nelle (ADO) e nelle altre “ attività formative”

Per il conseguimento della Laurea, il regolamento Didattico di Facoltà disciplina, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta di varia entità. Il sostenimento di una prova finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi qualificanti il Corso. Il regolamento didattico di Facoltà disciplina le modalità della prova finale, che deve tener conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale.

 

Articolo 20. Esame di Laurea 

 

1) Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva di tutti i tirocini. e aver acquisito i rispettivi crediti nelle (ADO) e nelle altre “ attività formative”

2) L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale.

3) L'esame finale, sostenuto dinanzi ad una Commissione nominato dalla competente Autorità accademica e  composta a norma di legge, comprende:

·                    la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;

·                    una prova di dimostrazione di abilità pratiche.

 

Articolo 21. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

 

1) Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera dei Consiglio della Struttura Didattica, previo esame dei curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

2) Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia di paesi extra-comunitari, il Consiglio della Struttura Didattica affida l'incarico ad una apposita Commissione di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d'origine. I crediti acquisiti perdono comunque la loro validità se lo studente ha interrotto per tre anni consecutivi il Corso di studio. Sentito il parere della Commissione, il Consiglio della Struttura Didattica riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.

3) I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del primo triennio del Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio della Struttura Didattica dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso, adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti,compreso l’esame di tirocinio,con un debito massimo di 2 esami. e, ove residuino, non oltre 12 CFU. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito dei numero programmato. 

 

Articolo 22. Riconoscimento della Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia conseguita presso Università estere

 

1) La laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, le autorità accademiche possono dichiararel'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio della Struttura Didattica:

·                    accerta l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati;

·                    esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.

2) Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio della Struttura Didattica dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti,compreso l’esame di tirocinio, con un debito massimo di 12 CFU. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito dei numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni dei DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

 

Articolo 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

 

1) II Corso di Laurea in Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini e radioterapia è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

·                    l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,

·                    la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,

·                    la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,

·                    l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il
 grado di apprendimento degli studenti,

·                    il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni dei Consiglio della Struttura Didattica,

·                    la performance didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti,

·                    la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi,

·                    l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti,

·                    il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed i risultati conseguiti nel loro percorso di studi.

2) II Consiglio della Struttura Didattica, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo,indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portato a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in Consiglio della Struttura Didattica e ai anche fini della distribuzione delle risorse.

3) II Consiglio della Struttura Didattica programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

 

Articolo 24. Formazione pedagogica dei Personale docente

 

II Consiglio della Struttura Didattica organizza periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi Docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell'impegno didattico dei Docenti e per la valutazione dell'efficienza didattica del Corso di Laurea.

 

Articolo 25. Sito Web

 

II Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

 

Allegato 3

 

CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE - OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico- assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre Vitaliano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare:

 

Area tecnico-diagnostica

 

Nell'ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono ('uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta. con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto fiutzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, le università assicurano un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

 

 

 

 



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